Il rapporto d’ufficio si può instaurare mediante un procedimento di nomina o mediante un procedimento di elezione. A sua volta, il procedimento di nomina ha subito una rilevante differenziazione in conseguenza della cd. privatizzazione del pubblico impiego che ha comportalo la trasformazione degli atti amministrativi in atti di diritto privalo concernenti il rapporto delle amministrazioni con i propri dipendenti.

Alla luce della nuova disciplina, l’investitura negli uffici dirigenziali avviene sulla base di un procedimento che si compone di un atto di nomina, cd. di conferimento dell’incarico dirigenziale – di competenza delle autorità espressamente indicate dalla legge – e di un contratto accessivo al primo, con cui vengono disciplinati gli aspetti economici del rapporto. Questo modello di investitura che denominiamo di conferimento mediante esercizio di poteri datoriali è assai diffuso nell’ambito degli uffici a titolarità professionale delle pubbliche Amministrazioni, salvo espresse eccezioni. Al di fuori di questo ambito, anche vasto, l’atto di investitura segue i modelli amministrativi veri e propri che sono di due tipi:

– la nomina, che è l’atto di esercizio del potere discrezionale che può derivare dal provvedimento di un organo collegiale o monocratico. Il contenuto dell’atto di nomina consiste sempre nella scelta tra più persone fisiche in astratto possibili, da investire nell’ufficio. Con questo atto che, in quanto non politico, è sempre vincolato nel fine, occorre individuare la persona da preporre alla titolarità dell’ufficio, che presenti i requisiti più idonei e prevalenti rispetto agli altri aspiranti possibili;

– l’elezione è la forma più diffusa per l’investitura dei titolari di organi politici. Il procedimento elettorale si esprime attraverso la manifestazione di volontà di una pluralità di persone: il corpo elettorale. Ogni singolo avente diritto indica, attraverso il voto, una o più persone fisiche investite nell’ufficio, e che hanno titolo per essere eletti (diritto di elettorato passivo). In alcuni casi (sempre quando si tratti di procedimenti elettorali per l’elezione di titolari di uffici politici) la scelta degli elettori può avvenire solo tra coloro che hanno presentato la propria candidatura. Colui che ottiene il numero di voti richiesto è eletto e viene proclamato nelle forme di legge. Le elezioni espresse da organi collegiali sono naturalmente diverse da quelle proprie del procedimento deliberativo ordinario.

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