Quel che si è detto del rapporto tra l’ organo e l’ ente può ripetersi a proposito del rapporto tra la persona fisica e l’ organo (o l’ ufficio) ovvero tra la persona fisica e l’ ente. Anche in questo caso vi è, infatti, una immedesimazione: così, ad es., l’ ordine di demolizione che il sindaco emette è, ovviamente, l’ espressione di volontà di un individuo umano, ma è, allo stesso tempo, provvedimento amministrativo (dell’ organo-sindaco), che viene imputato all’ ente-comune.

Appare utile specificare, però, che se da un lato l’ individuo si identifica con l’ organo (e, quindi, con l’ ente), dall’ altro se ne distingue, come portatore di un interesse contrapposto a quello dell’ ente. Per spiegare questa duplicità di situazioni, la dottrina ha immaginato che la persona fisica sia legata all’ ente da due tipi di rapporti: il rapporto d’ ufficio e quello di servizio.

Nel rapporto d’ufficio l’ individuo si identifica con l’ ente per il quale agisce: i suoi atti sono atti dell’ organo (o dell’ ufficio) e, quindi, atti dell’ ente. In questi casi, quindi, se l’ individuo umano cagiona a terzi un danno ingiusto, responsabile risulterà l’ ente (così, ad es., la chiusura illegittima di una discoteca, disposta dal questore, esporrà il Ministero dell’ Interno ad un’ azione di risarcimento del danno).

Il rapporto di servizio, invece, è un rapporto tra due soggetti (una persona giuridica ed una persona fisica): l’ individuo si impegna a mettere le sue energie a servizio dell’ ente pubblico dietro corrispettivo, se impiegato (e in questo caso si parla di servizio professionale, così denominato perché esso viene reso in base ad un titolo professionale: il contratto di lavoro) ovvero ad altro titolo (e in questo caso si parla di servizio onorario, così denominato perché esso viene reso da persone che vanno a ricoprire non professionalmente l’ organo: si pensi, ad es., ai consiglieri regionali, ai sindaci, ai ministri o agli amministratori di enti pubblici). In queste ipotesi, a differenza di quanto accade nel rapporto d’ ufficio, se colui che agisce per conto di una pubblica amministrazione commette un illecito a danno di un terzo risulterà responsabile nei riguardi dell’ ente: si tratta, in particolare, della cd. responsabilità amministrativa, nella quale incorre l’ amministratore o l’ impiegato pubblico che abbia cagionato un danno all’ erario (e della quale sarà chiamata a conoscere la Corte dei Conti).

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