Titolari di un organo possono essere non solo gli individui (organo individuale), ma anche i c.d. collegi (organo collegiale). I collegi sono costituiti da più persone, ma esiste un complesso di regole che stabilisce le condizioni in presenza delle quali all’attività di tali persone viene data una rilevanza giuridica tale da poter giungere ad individuare una volontà unica, imputabile alla totalità dei componenti dell’organo collegiale. Gli oggetti delle regole in questione sono molto vari (es. modalità di convocazione delle riunioni, modalità di svolgimento), ma un particolare rilievo è dato alle regole che stabiliscono:

  • il numero dei componenti la cui presenza è indispensabile perché il collegio possa deliberare (quorum strutturale);
  • il numero minimo dei componenti le cui volontà debbono risultare convergenti perché possa dirsi venuta in essere una deliberazione imputabile al collegio (quorum funzionale).

Si definiscono collegi perfetti quei collegi la cui deliberazione può avvenire solamente se è presente ciascuno dei componenti o se è previsto un supplente per ciascuno di essi.

Occorre sottolineare che si possono avere anche:

  • organo di una pluralità di enti: un organo di un ente può essere organo anche di un altro ente (es. Sindaco);
  • ente-organo: sebbene normalmente organo di un ente sia un suo ufficio, può avvenire che un ente sia considerato quale organo di un altro ente (es. Banca d’Italia in relazione alla tesoreria di Stato);
  • organo-ente: un organo, pur essendo tale, può avere una personalità giuridica autonoma (es. agenzie fiscali);
  • organo di organo: un organo può essere organo non solo di un ente, ma anche di un altro organo (es. Presidente del consiglio di amministrazione di una società).
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