Discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica. Cenni preliminari.

La costruzione della discrezionalità tecnica come categoria diversa rispetto a discrezionalità pura rispondeva all’esigenza di sottrarre al sindacato della giurisdizione una certa parte dell’attività amministrativa, riservando agli apparati amministrativi delle “nicchie” di potere. Oggi, i tradizionali dubbi della dottrina circa l’autosufficienza concettuale della categoria “discrezionalità tecnica” ricevono nuovo alimento dall’evoluzione della società e dei suoi valori, negli ordinamenti positivi nazionali e nel sistema di diritto europeo internazionale, sempre più orientati verso la globalizzazione.

Indirizzo e gestione: cenni al ruolo delle amministrazioni indipendenti e delle burocrazie negli ordinamenti degli Stati sociali di diritto. Trattazione e rinvio

L’art. 3 d.lgs. 29/93 (scelta di campo confermata dall’art. 4 d.lgs. 165/01) distingue tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo, di competenza degli organi di governo, e l’attività amministrativa di gestione svolta dai dirigenti pubblici. Non è sempre agevole separare e differenziare la funzione di indirizzo dall’attività di gestione, stante l’inestricabile rete di competenze di responsabilità tra i due centri di potere. Mentre nel sistema originario dello Stato legale la neutralizzazione degli apparati dalla politica era invocata per marcare le burocrazie nazionali dal sovrano, nel modello dello Stato di diritto si predicava la neutralizzazione degli apparati per celebrare la funzione di controllo delle assemblee elettive. Tuttavia si può osservare che ogni operazione di neutralizzazione degli apparati amministrativi dalla politica può risultare vana, perché l’attività amministrativa è sempre e comunque strettamente implicata con la politica. Le stesse amministrazioni indipendenti e le agenzie nazionali non sembrano talvolta costituire figure isolate e autosufficienti nei singoli ordinamenti nazionali, ma al contrario rappresentano spesso i punti focali di un sistema a rete di rilevanza europea (si pensi all’autorità garante della concorrenza e del mercato che intrattiene profonde relazioni con la commissione europea per assicurare il risultato finale del rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza). Inoltre le amministrazioni indipendenti, che si configurano come autorità marcate dal potere esecutivo e tenute piuttosto rispondere al Parlamento, da cui ricevono legittimazioni potestà, hanno spesso una collocazione trasversale e natura ambivalente, perché deputati a svolgere compiti di controllo e di amministrazione attiva allo stesso tempo (si pensi al garante per la privacy che ha anche facoltà di irrogare sanzioni amministrative in senso proprio). La funzione attiva delle amministrazioni indipendenti, per il solo fatto di essere in qualche modo il risultato dell’impoverimento di ruolo dell’indirizzo politico puro dell’amministrazione nel suo complesso, deve essere comunque ricondotta coerentemente nel sistema. Tale riconduzione avviene grazie alla riconosciuta giustiziabilità dei provvedimenti da esse assunti innanzi alla giurisdizione.

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