Come detto, i contratti delle pubbliche amministrazioni sono retti sia dal diritto privato sia da una disciplina speciale (es. procedimento della scelta dei contraenti), la quale può essere ricondotta ai due principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità.

L’esigenza di stabilire tali discipline procedurali speciali si pone a causa della natura delle pubbliche amministrazioni, le quali, diversamente dai privati, non hanno interessi puramente economici e quindi, nel contrattare l’acquisto o la vendita di beni e servizi, potrebbero finire per violare i principi dell’imparzialità e della concorrenza tra le imprese nel mercato europeo. Dal momento che è questa la ragione per cui è dettata la normativa in questione, il diritto comunitario ha precisato che le sue norme in materia si applicano non soltanto agli apparati amministrativi dei pubblici poteri, ma anche agli altri apparati che con i pubblici poteri sono in rapporti tali da far fondamentalmente temere che non si attengano a regole economiche.

Sebbene tale disciplina sia diversa rispetto a quella del codice civile, essa di norma non prevede poteri autoritativi delle pubbliche amministrazioni. Anche gli atti non presentano caratteri autoritativi, tuttavia, facendo parte di un procedimento finalizzato al rispetto dei principi dell’art. 97, sono sottoposti al sistema del diritto amministrativo (es. possono essere impugnati di fronte al giudice amministrativo).

Il necessario rapporto funzionale che lega tali contratti a quelli di diritto comune (atti di diritto privato) crea talvolta delle problematiche complesse

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