Consiglio di Stato

Il principale organo consultivo esterno dell’amministrazione statale è il Consiglio di Stato, al quale viene attualmente riconosciuto un rilievo costituzionale: l’art. 100 co. 1, infatti, lo definisce organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione . Lo stesso art. 100, al co. 3, richiede che la legge assicuri l’indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governo.

L’attuale composizione del Consiglio di Stato è la seguente:

  • ½ dei componenti proviene dal ruolo dei magistrati del TAR;
  • ¼ dei componenti vi accede direttamente per concorso;
  • ¼ dei componenti viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza dello stesso Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, quindi, pur essendo di particolare qualificazione tecnica, non ha una completa indipendenza dal Governo.

Attualmente il Consiglio è organizzato in sette sezioni, tre delle quali svolgono funzioni giurisdizionali e quattro consultive. L’insieme delle sezioni consultive e discrezionali costituisce l’Adunanza generale, la quale svolge funzioni consultive.

Avvocatura di Stato

Funzioni consultive in materie giuridiche sono svolte anche dall’Avvocatura di Stato, un apparato statale costituito da avvocati, al quale si accede mediante concorso. Il compito specifico di tale apparato è quello di difendere in giudizio le amministrazioni dello Stato, tuttavia, ad esso possono essere anche richiesti pareri.

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