L’attività amministrativa non è automaticamente anche discrezionale: in alcuni casi, infatti, la legge, prevedendo un’attività da parte di un’amministrazione pubblica, detta una disciplina tale da escludere che in relazione ad essa esista un qualsiasi spazio discrezionale (c.d. attività vincolata). Per comprendere meglio quanto detto, occorre considerare i relativi momenti nel quadro più ampio dei rapporti tra legge ed attività amministrativi:

  1. legge/ fatto da accertare/ atto amministrativo vincolato: la legge potrebbe prevedere che, al verificarsi di un fatto la cui esistenza è accertabile in modo univoco, un’amministrazione sia tenuta ad emanare un atto amministrativo il cui contenuto ed i cui effetti sono determinati dalla legge (potere vincolato dell’amministrazione);
  2. legge/ fatto da accertare/ atto amministrativo discrezionale: la legge potrebbe prevedere che, al verificarsi di un fatto la cui esistenza è accertabile in modo univoco, un’amministrazione abbia il potere di fare scelte tra interessi mediante un atto amministrativo che produce determinati effetti giuridici;
  3. legge/ fatto da valutare/ atto amministrativo vincolato: la legge potrebbe prevedere che, al verificarsi di un fatto la cui esistenza richiede una valutazione (politico-amministrativa o tecnica) dall’esito non univoco, l’amministrazione sia tenuta ad emanare un atto amministrativo il cui contenuto ed i cui effetti sono direttamente determinati dalla legge stessa;
  4. legge/ fatto da valutare/ atto amministrativo discrezionale: la legge potrebbe prevedere che, al verificarsi di un fatto la cui esistenza richiede una valutazione (politico-amministrativa o tecnica) dall’esito non univoco, un’amministrazione abbia il potere di emanare un atto in relazione al cui contenuto essa può esercitare un potere discrezionale facendo delle scelte tra diversi interessi o tra diverse soluzioni tecniche.
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