Dopo la privatizzazione, quindi, è il contratto a regolare i rapporti con il personale delle pubbliche amministrazioni. Analogamente, la scelta delle persone con le quali stipulare i contratti di lavoro si fa seguendo un procedimento regolato da norme poste in attuazione di disposizioni costituzionali. Si tratta, in questo caso, non solo di rispettare i principi generali posti dall’art. 97 co. 1, ma anche di osservare la disposizione dettata sempre dall’art. 97 ma dal co. 3, secondo la quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge .

Il legislatore, tuttavia, ha rinunciato a parlare semplicemente di concorso ed ha invece definito più specificamente le modalità che dovrebbero garantire sostanzialmente il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento:

  • la procedura selettiva adottata deve garantire in misura adeguata l’accesso dall’estero, dovendo conformarsi a specifici principi (es. adeguata pubblicità, economicità e celerità di svolgimento, meccanismi oggettivi e trasparenti);
  • a tale procedura si applicano i principi propri dell’attività amministrativa e, quindi, la decisione conclusiva viene considerata un atto amministrativo, come tale sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo;
  • qualora si intenda assumere personale per posizioni per le quali è richiesto soltanto il requisito della scuola dell’obbligo, la modalità utilizzata è la stessa che si segue per i rapporti di lavoro con le imprese private, ossia il ricorso agli iscritti nelle liste di collocamento.

Vi sono anche altre norme costituzionali che debbono essere applicate, sebbene i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni continuino ad essere retti dal diritto privato:

  • l’art. 98 co. 1, il quale, disponendo che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione , tende a sottolineare la necessità che il rapporto di dipendenza tra il lavoratore pubblico e la pubblica amministrazione sia interpretato in modo che l’impiegato pubblico abbia piena consapevolezza di operare nell’interesse della genericità dei cittadini;
  • l’art. 98 co. 2, per il quale i pubblici impiegati se sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità , norma assai necessaria dato il peculiare rapporto esistente tra apparati politici ed amministrativi.

Le particolari regole costituzionali sul rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni hanno ragion d’essere in quanto i pubblici impiegati hanno un datore di lavoro non pienamente assimilabile a un datore di lavoro privato: nel rapporto di lavoro pubblico, infatti, dato il rilievo degli apparati politici e in considerazione del fatto che le decisioni in materia non sono prese da chi ne sopporta gli oneri (contribuenti), in alcuni casi manca quella contrapposizione di interessi che porta fisiologicamente a dar rilievo al buon andamento e all’imparzialità

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