L’attuazione di una proposizione giuridica non avviene soltanto mediante la sua applicazione letterale. Ci sono dei precetti la cui attuazione implica soltanto la identificazione delle situazioni di fatto che rientrano nella previsione normativa e dei soggetti ai quali essa va applicata.

Così se una norma prevede che chi si trova in una determinata situazione debba essere tenuto ad un determinato comportamento, l’atto di esecuzione della norma qualifica giuridicamente la situazione e specifica qual è il soggetto che deve tener il comportamento dovuto.

La funzione esecutiva può essere una funzione vincolata quante volte la previsione normativa non consente alcuno spazio di valutazione all’amministrazione. Invece si dirà che la funzione esecutiva consiste in una attività discrezione tutte le volte in cui l’autorità amministrativa dovrà compiere una valutazione in ordine alla configurabilità della situazione, oggettiva o soggettiva, come rientrante nella previsione normativa.

L’esecuzione è in realtà attuazione di finalità proprie o dei cittadini proposte all’attività amministrativa per il raggiungimento del soddisfacimento di un interesse comune pubblico.

Sotto questo aspetto si può dire chela funzione esecutiva tende a soddisfare gli interessi pubblici in due modi:

1) o mediante la realizzazione di un precetto definito

2) o mediante la realizzazione di un precetto che spetta alla stessa amministrazione di definire in conformità al bene o interesse pubblico che il precetto intende sia perseguito.

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