Bisanzio, nonostante la presenza dei germani, fu comunque presente sulla scena normativa mondiale specie con l’imperatore Leone III l’Esaurico. Egli sconfisse gli arabi nel 719 i quali stavano per prendere Costantinopoli e poi come la regola della grandezza dei monarchi volle anche legiferare.

Ecloghè ton nòmon. Essa è la sua raccolta normativa che consta di un complesso di norme tratte da Istituzioni, Digesti, Codice e Novelle giustinianee intessute però di consuetudini bizantine. L’epoca di pubblicazione è tra il 726 e il 741  in piena lotta per l’iconoclastia e quindi dello scontro Roma-Costantinopoli. Il codice è breve (150 capitoletti) e la parte del leone la fa il diritto penale. Si trovano una gamma di crudeltà ispirate al culto orientale per le mutilazioni. Tuttavia riguardo poi al diritto civile disciplina il matrimonio e il testo prevedeva la possibilità di concluderlo o con una scrittura notarile alla presenza di 3 testimoni oppure con una celebrazione tenuta in Chiesa o dinnanzi agli amici e quest’ultima era specialmente per i meno abbienti (matrimonio inter amicos tipico della romanità che piaceva alla Chiesa per la facilità con cui poteva trasformarsi in rito religioso).Qualche cosa viene detta anche sullo scioglimento del matrimonio ma c’è confusione tra un’idea di scioglimento del vincolo e separazione dei coniugi.

Specificazione del “matrimonio scritto”. Esso era inteso più a determinare conferimenti patrimoniali che instaurare il vincolo personale. In questo modo i patrimoni delle due famiglie di origine erano equilibrati e convolati in un “patrimonio familiare” del nuovo gruppo domestico. Gli apporti dei coniugi erano comunque diseguali in quanto la dote doveva esser superiore al contributo del marito (l’ipobolo). La prassi però voleva una parificazione delle donazioni. Nella prima metà del X secolo a questo poi si aggiungerà il theoretron che appare un po’ come la controfigura maschile del pretium virginitatis ossia il dono del mattino germanico.

I meno abbienti chiaramente non davano doni: il regime era quindi quello della comunione dei beni a cui ovviamente erano esclusi i beni futuri. Successivamente questo regime fu comunque adottato anche dai piĂą ricchi.

Equilibrio uomo-donna sul piano dei rapporti personali. La vecchia patria potestas oramai esercitata solo fu minorenni solo per intenti protettivi non sembra più esclusiva del marito. Se uno dei due coniugi muore il superstite (uomo o donna) acquista l’amministrazione di tutto il patrimonio fino alla maggiore età dei figli. Riguardo alle successioni mortis causa in quelle legittime se mancano i figli i genitori del de cuius son preferiti ai fratelli, mentre il testamento è sia scritto che orale ed ha come unico requisito la presenza di testimoni e la diseredazione può esser fatta solo per giusta causa. L’ecloga non lo scrive ma tuttavia è abbastanza palese che accettasse l’idea che le figlie maritate e dotate non concorressero alla successione del dotante.

L’ecogla sui contratti. Essa prende in considerazione tutti i contratti più usuali (donazione, vendita, deposito, enfiteusi, locazione, transazione) mentre non cita la stipulatio, quindi questo rito orale era probabilmente scomparso. In generale però nei contratti soprascritti, specie per la donazione, la scrittura è presentata come facoltativa mentre l’accento è posto sui testimoni richiesti solo a fine probatoria nel numero di 5 testimoni.

Raccoltine di norme speciali in quell’epoca. La prima è una legge agraria la Nòmos gheorghikòs la quale esibisce condanne contro i furti, negligenze dei pastori, incendi, danni causati dal bestiame. La seconda è invece il Nòmos Rhodìon nautikòs che è un codicetto sulla navigazione ed è fatta da una cinquantina di capitoli tolti dal Digesto e dal Codice, norme consuetudinarie e regole nautiche. Una terza legge è il Nòmos stratiotikòs che raccoglie norme di diritto penale militare avendo reati come sedizione, ammutinamento, tumulto, disobbedienza, fuga..ecc.

Storia: vicende nell’Italia meridionale. Nell’846 i saraceni giunsero alle porte di Roma saccheggiando S.Paolo. Fu dichiarata guerra agli infedeli e Ludovico II figlio dell’imperatore Lotario si mise a capo di un esercito scendendo nel Mezzogiorno. Era tuttavia impossibile prendere Bari e Taranto senza blocchi navali e per questo fu necessario cercare un’alleanza con la potenza marittima bizantina. Questo fu trovato con l’imperatore d’oriente Basilio I e Bari fu presa. Ciò però non generò un vantaggio a Lodovico in quanto i principi longobardi del Sud giurarono fedeltà a Bisanzio e non ai carolingi.

Novità normative di Basilio. Egli aveva un proposito normativo di voler creare una “Purificazione delle leggi antiche” (Anacàtharsis) con una raccolta di materiale giustinianeo. L’impresa fu portata avanti ma mai compiuta. Egli pubblicò sotto il suo governo 2 sillogi: la prima di esse fu la “Legge manuale” un’opera divisa in 40 titoli che intendeva dare un prontuario di norme nelle materie più frequenti. Basilio dichiarava di rifarsi a Giustiniano (specie quando rimette in luce la patria potestà) ignorando però ad esempio il testo originale delle Istituzioni e utilizzando la Parafrasi attribuita a Teofilo, attingendo poi all’ecogla isaurica anche se in realtà diceva di disprezzarla. Inoltre al suo interno si proclamava lo stato avanzato di composizione della “Purificazione delle…”. La seconda opera fu la “Ripetizione delle leggi” divisa anche essa in 40 titoli in cui si avvertiva un riferimento alla prima opera con comunque qualche debito verso l’Ecogla. All’interno si trova una descrizione degli status dell’imperatore.

“Basilici”. Quest’opera fu completata dal figlio Leone VI il Saggio che sicuramente raccolse in quest’opera una parte del materiale dell’Anacatarsi. Questa collezione conteneva 60 libri, quindi 20 in più dell’Anacatarsi. In quest’opera il ritorno a Giustiniano compì un balzo in avanti, in quanto ci furono richiami a codice, digesto, novelle, poco dalle istituzioni. Questo testo fu la maggiore opera legislativa medievale. Il fatto che fosse in greco certamente agevolò la diffusione. C’è una sapiente commistione tra scienza antica e contaminazioni moderni risalenti alla “Legge manuale”. Quest’opera fu oggetto di importante interpretazione scientifica in quanto si compilarono scholia già prima dell’anno mille. Tuttavia la legge isaurica e quelle di Basilio I continuavano a vivere quindi i Basilici si mettevano accanto a loro per integrarle, senza per nulla sostituirle. Ritorno ai due piani romanistici: uno per dare le norme volgari essenziali alla pratica corrente, l’altro per configurare un più ristretto “diritto comune” sussidiario.

Epitome marciana. Essa una opera composta nel mezzogiorno con leggi e strumenti giuridici in uso agli avvocati tra il X e XIII secolo.

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