La rescissione è un istituto di tutela degli interessi che possono venire lesi dalla presenza di un atto giuridico.

Il negozio colpito da rescissione non è colpito da vizi negli elementi costitutivi ma subisce le stesse conseguenze di quelli nulli o annullabili.

La rescissione ha valore tutelare in tutti i casi in cui una parte, consapevole dello stato di bisogno o di necessità dell’altra, ne approfitta stipulando con la stessa un negozio giuridico a proprio ed unico vantaggio abnorme.

Il negozio rescindibile non può essere convalidato con un atto di volontà del soggetto che lasci perdurare lo stato di squilibrio tra le due parti (art. 1451) ma tramite un atto che ristabilisca il livello medio dei valori tra le due parti è in grado di sanare la situazione a norma dell’art. 1450 cod. civ..

L’azione di rescissione si prescrive in un anno e produce gli stessi effetti dell’azione di annullamento e cioè liberando le parti da ogni tipo di obbligazione convenuta e obbligando alla restituzione chi ha già avuto un pagamento in forza del negozio giuridico rescisso.

I casi di rescissione generali sono due e più precisamente:

1. l’art. 1447 disciplina l’ipotesi in cui un soggetto abbia assunto l’obbligazione con un altro soggetto sotto un grave stato di pericolo noto alla controparte che per tale motivo approfitta della conclusione del negozio giuridico stesso (Es. Tizio sta per affogare e promette tutto ciò che Caio gli chiede per salvarlo);

2. l’art. 1448, invece, disciplina il caso in cui una persona che si trova in un grave stato di bisogno accetti di concludere un negozio giuridico nel quale il valore della sua prestazione sia sproporzionato con quello della controparte che consapevolmente approfitta della situazione giuridica per i propri interessi.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento