L’istituto indica il rapporto di discendenza tra genitori e figli; l’ordinamento distingue la filiazione legittima e la filiazione naturale.

1. Filiazione legittima. Perché si possa parlare di legittimità della filiazione occorrono i seguenti requisiti:

– il matrimonio valido tra i due genitori;

– la maternità, ossia la nascita del figlio dalla donna qualificata come sua madre;

– la paternità, ossia il concepimento del figlio da parte dell’uomo che si qualifica come suo padre;

– il concepimento durante il matrimonio.

La legge presume che il padre sia il marito della donna che ha partorito il figlio durante il matrimonio e contro questa presunzione può solo essere esperita l’azione di disconoscimento della paternità. Si presume concepito durante il matrimonio cc 232 il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni (durata minima della gestazione) dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, o dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Filiazione naturale. Sono naturali i figli nati da genitori non coniugati. La legge di riforma del diritto di famiglia ha eliminato la vecchia dizione del codice, laddove si parlava di filiazione illegittima, sostituendovi quella di filiazione naturale.

a) Il riconoscimento. Il figlio naturale cc 250 può essere riconosciuto dal padre o dalla madre, o da entrambi, anche se all’epoca del concepimento questi erano sposati con un’altra persona. Il

riconoscimento può essere effettuato sia congiuntamente sia separatamente; nel caso in cui debba essere riconosciuto un figlio ultrasedicenne è necessario anche il suo consenso; se il figlio è minore di 16 anni occorre invece quello del genitore che lo ha già riconosciuto e che non può negarlo ove risponda all’interesse del figlio. I genitori di età inferiore ai 16 anni non possono effettuare alcun riconoscimento cc 253.

b) Azione per il riconoscimento giudiziale. La legge cc 269 ammette il figlio che non sia stato riconosciuto a promuovere un’azione volta a ottenere la dichiarazione giudiziale della maternità o della paternità, in tutti i casi in cui la legge consente il riconoscimento. La legge cc 251 impedisce il riconoscimento da parte dei genitori dei figli incestuosi, cioè generati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale entro il secondo grado, oppure un vincolo di affinità in linea retta, a meno che i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo di parentela o di affinità esistente fra loro, oppure sia stato dichiarato nullo il matrimonio, da cui l’affinità deriva. Il figlio incestuoso non riconoscibile non può agire per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità, ma potrà solo ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione, oppure in caso di bisogno e se maggiorenne, gli alimenti cc 279.

c) La legittimazione. I figli naturali possono acquistare con la legittimazione per susseguente matrimonio dei genitori, o per provvedimento del giudice, una posizione giuridica analoga a quella dei figli legittimi cc 280. I figli naturali legittimati per susseguente matrimonio acquistano cc 283 i diritti dei figli legittimi a decorrere dal giorno del matrimonio. È necessario il riconoscimento di entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente a esso. La legittimazione cc 284 è accordata dal giudice con provvedimento solo quando risponda agli interessi del figlio, e in presenza di alcune condizioni indicate dalla legge.

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