L’obbligo di contrarre può derivare non solo dalla volontà delle parti ma anche dalla norma di legge. si parla in tal caso di contratto imposto, il limite più intenso che può essere posto all’autonomia del privato, in quanto riguarda la stessa libertà del contraente. Ove si abbia presente che l’obbligo di contrarre grava solitamente su imprese, e che esso caratterizza i modi di esplicazione dell’attività imprenditoriale, si potrà riconoscere che l’imposizione di una tale obbligo non compromette la libertà di impresa complessivamente intesa. L’art. 2597 stabilisce che “Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento.” Questo obbligo presuppone dunque il monopoli legale e non anche quello di fatto. Ma l’art. 86 dei Trattati di Roma fa divieto alle imprese di sfruttare la loro posizione dominante rifiutandosi di contrarre e creando quindi discriminazioni fra i contraenti. Tale obbligo grava anche su coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea. Ma obblighi di contrarre figurano anche imposti da singole leggi. Un es. è l’obbligo di contrarre che grava sul proprietario di veicoli a motore di assicurare il proprio veicolo. Altri obblighi sono quelli dei gestori di pubblici servizi i quali non possono rifiutare le prestazioni a chi le richiede. Importante limite che accompagna il contenuto del contratto imposto è quello della parità di trattamento. In tema ad es. di servizi di linea è detto che “I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.” (art. 1679)