Ad ogni uomo, il nostro ordinamento giuridico attribuisce dei diritti definiti umani che mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo della propria esistenza. Da tale definizione hanno preso vita diverse e numerose convenzioni internazionali per la tutela dei diritti umani. Molti di questi diritti sono stati immortalati anche nella costituzione e precisamente nei primi articoli.

Fra questi diritti ci sono alcuni personalissimi come quello al nome, all’onore, all’immagine, allo status familiare, ecc. tutti questi diritti sono non patrimoniali, inalienabili, intrasmissibili ed irrinunziabili.

Il diritto alla vita trova una particolare protezione con norme severe sia del Codice penale (Es. omicidio, percosse, aborto, ecc.) che del Codice Civile prevedendo pesanti sanzioni riguardanti essenzialmente il risarcimento dei danni cagionati (art.2043 cod. civ.).

La Cassazione ha addirittura riconosciuto un diritto alla salute che sarebbe pericoloso violare nell’interesse di tutti.

Secondo tali principi l’uomo può disporre liberamente del proprio corpo fino a quando le diminuzioni fisiche non siano permanenti. Il chirurgo può operare liberamente solo con il consenso del paziente o in sua impossibilità di un dei più diretti parenti, altrimenti compirebbe un atto illecito dal punto di vista giuridico.

Altro diritto fondamentale dell’uomo è il diritto all’onore e all’integrità morale, bene ideale che circonda ogni uomo.

Questo diritto è talmente importante che neanche alcuna pena può creare infamità al condannato. Questa materia è particolarmente disciplinata dal Codice penale che, fra l’altro, prevede anche il risarcimento del danno per ingiurie e diffamazioni.

Per tale diritto non è possibile pubblicare foto della persona senza il suo consenso o dei parenti se questa è morta tranne che non sia per avvenimenti pubblici. Anche proibito è diffondere notizie e fatti che siano lesivi della libertà e del buon nome altrui o che siano fatti esclusivamente privati.

Sotto questo profilo, di notevole importanza è la nuovissima legge n°675 del 1996 che regola il trattamento dei dati personali e ne vieta l’utilizzo e specialmente la diffusione senza il consenso dell’interessato. Secondo tale legge le banche dati, viste in maniera più o meno generalizzata, devono essere dichiarate e comunicate ad una nuova ed apposita autorità istituita per l’occasione che è il garante della privacy composto da quattro membri.

La liceità delle caricature nei giornali umoristici è ammessa finchè non degeneri in ingiuria.

Non si può prendere conoscenza del contenuto di lettere senza il doppio assenso del mittente e del destinatario. Stessa cosa avviene per le trasmissioni telegrafiche o telefoniche e per i segreti scientifici, industriali e professionali.

Il diritto alla libertà è considerato essenziale per la persona umana, così è esplicitamente espresso nell’art.3 della Costituzione. Secondo tale libertà, l’individuo ha la facoltà di disporre liberamente dove intende stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, salvo i casi di restrizione descritti dalla legge e dal Codice penale contro la criminalità e le associazioni mafiose.

Sotto tale diritto traggono vita molti altri diritti importantissimi come quello di associazione, di religione, di stampa, di pensiero, di riunione, di matrimonio, contrattuale, ecc.

A volte la libertà si assicura con delle limitazioni alla libertà, come avviene, ad esempio, per la libera concorrenza.

Per l’individuo, come nucleo originario ed unico della vita non solo giuridica, è di vitale importanza un riconoscimento che porti alla distinzione fra i suoi simili. Questo è quanto mira il diritto al nome che agisce sia nell’interesse del singolo che dell’intera società.

Il nome è formato dal prenome, che è dato dai genitori o da chi per loro al momento della nascita, e dal cognome che è automaticamente aggiunto al nome e che è uguale a quello del padre (art.6 cod. civ.). Se per la scelta c’è contrasto fra i genitori, data l’importanza del momento, anche dal punto di vista giuridico, la Cassazione ha sentenziato che è necessario ed obbligatorio il ricorso al giudice.

Se i genitori sono ignoti, l’ufficiale di stato Civile o il direttore dell’ospizio decidono il nome e il cognome per il bambino. La legge, comunque, fissa alcuni limiti alla scelta del nome e del cognome vietando la scelta con nomi diffamanti, offensivi, ridicoli e contrari all’ordine pubblico. Non si possono neanche mettere il nome del padre vivente, del fratello vivente, un cognome al posto del nome, ecc. il nome o il cognome può essere modificato successivamente solo su domanda dell’interessato e solo per ovvi e giusti motivi e può essere concesso mediante un Decreto.

Anche per la ditta commerciale è obbligatorio e garantito un nome distintivo per la difesa dell’attività economica. Al pari del nome della ditta è tutelata anche la sigla (Es. F.I.A.T.) della ditta, il marchio del prodotto e l’emblema dell’intera azienda che può racchiudere in se diverse ditte che producono diversi prodotti.

 

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