A Nizza ci si era dati appuntamento per cominciare a disegnare i successivi scenari, legati all’occasione dell’ingresso contestuale di ben 10 nuovi Stati membri e successivamente di altri due. Il successivo Consiglio europeo di Laeken, nel dicembre 2001, aveva precisato ancor meglio i trattati salienti del futuro scenario, sottolineando l’esigenza di valutare l’opportunità dell’ “adozione nell’Unione di un testo costituzionale”; ed aveva affidato alla Convenzione il compito di esaminare le questioni essenziali che il futuro sviluppo dell’Unione comporta e di ricercare le soluzioni possibili.

L’esito dei lavori della Convenzione si è tradotto in un progetto di Trattato – Costituzione, firmato a Roma il 20 ottobre 2004. Il “no” referendario di Francia e Paesi Bassi ha segnato, però, il fallimento dell’iniziativa. Dopo due anni di pausa, nel 2007 il Consiglio ha voluto riprendere il cammino, dando i paletti guida che poi un’apposita Conferenza avrebbe dovuto tradurre in Trattato.

Tale ripresa andò a buon fine: il Trattato è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2009. In sostanza, il Trattato di Lisbona ha comportato una successione dell’Unione europea alla Comunità europea ed una revisione in senso proprio del TUE e del Trattato CE, che muta in TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Il Trattato di Lisbona merita due osservazioni, sul contenuto e sul metodo. Il contenuto porta alcune significative novità rispetto allo scenario precedente: -il terzo pilastro viene definitivamente comunitarizzato;-la Carta di Nizza dei diritti fondamentali ha visto riconosciuto anche formalmente valore vincolanti, con lo stesso rango dei Trattati;-l’Unione aderirà alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che i diritti garantiti dalla Convenzione faranno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali. Il Regno Unito e la Polonia hanno chiesto ed ottenuto di restare per il momento fuori dal meccanismo dell’Unione di tutela dei diritti sanciti dalla Carta.

Il Parlamento, seppur in tempi lunghi (2014 – 2017), avrà maggior incidenza sul processo decisionale, attraverso ulteriori ipotesi di codecisione e a maggioranza; i Parlamenti nazionali saranno più partecipi dell’azione dell’Unione, in particolar modo per ciò che concerne il principio di sussidiarietà. L’assetto istituzionale cambia significativamente, con l’ingresso tra le istituzioni del Consiglio europeo, il cui Presidente avrà un mandato rinnovabile di 2 anni e mezzo; avremo dunque due Presidenti, uno del Consiglio europeo e l’altro del Consiglio (già dei Ministri), con il solito mandato semestrale.

Il Consiglio Europeo diviene un’istituzione. Saranno praticate e consolidate nuove politiche, come quelle dell’ambiente, dell’energia, lotta al terrorismo e dell’immigrazione. Si aboliscono i simboli (inno e bandiera), ma con possibilità di fregiarsene per gli Stati membri che lo vogliano. Queste sono le principali modificazioni – innovazioni di contenuto avutesi con questo Trattato.

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