Questa istituzione ha sede a Bruxelles, ma tiene le sue sessioni a Lussemburgo nei mesi di aprile, giugno e ottobre. Esso si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota un progetto di atto legislativo; negli altri casi le sue sedute non sono pubbliche.

Il Consiglio dell’Unione (Consiglio dei ministri) è composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, scelti nell’ambito dei rispettivi governi, normalmente con il rango di ministri, in funzione della materia trattata (“il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro”; art. 16 TUE).

Il Trattato, con il sancire espressamente il rango ministeriale dei suoi componenti, ha voluto consentire agli Stati membri di farsi rappresentare anche da membri di governi regionali.

Dunque il Consiglio è un organo di Stati, in quanto i membri che lo compongono rappresentano i rispettivi Stati membri e a questi ultimi rispondono.

È un organo a composizione variabile e si riunisce in diverse formazioni (es. agricoltura, trasporti, ambiente ecc…), il cui elenco è adottato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo.

Fanno eccezione le formazioni:

Consiglio “affari generali”: assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio e rappresenta un collegamento rispetto al Consiglio europeo, preparandone i lavori e confermandone l’inserimento nel quadro istituzionale dell’Unione;

Consiglio “affari esteri”: elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione.

La presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata da gruppi predeterminati di 3 Stati membri per un periodo di 18 mesi, secondo un sistema di rotazione paritaria, stabilito da una deliberazione, a maggioranza qualificata, del Consiglio europeo.

Ai sensi della Dichiarazione n. 9 allegata al Trattato di Lisbona, tali gruppi sono composti tenendo presente le diversità degli Stati membri e degli equilibri geografici dell’Unione.

Ciascuno dei 3 Stati esercita a turno la presidenza, per un periodo di 6 mesi e gli altri due lo assistono sulla base di un programma stabilito in comune.

A differenza del passato, dunque, il Trattato di Lisbona, pur mantenendo la turnazione tra gli Stati, introduce una programmazione articolata in 18 mesi, un arco temporale che rende possibile fissare obiettivi più impegnativi.

La Presidenza ha anche una valenza politica, che si può manifestare, ad esempio, nella convocazione delle riunioni.

Il Consiglio, nei casi espressamente previsti dal Trattato, agisce come un organo che riunisce i rappresentanti degli Stati membri: in questa ipotesi, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono e deliberano in quanto tali e non in quanto componenti del Consiglio; e la deliberazione non è presa più dall’Istituzione, ma da un organo intergovernativo: un esempio è la nomina dei membri della Corte di giustizia.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, per iniziativa di quest’ultimo o di uno dei suoi membri o della Commissione.

Il Consiglio è assistito da un Segretario generale, che ne rappresenta un supporto funzionale ed amministrativo.

Il COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri), è una struttura che con il tempo ha acquisito sempre maggiore rilievo. Previsto inizialmente solo dal regolamento interno del Consiglio, il suo ruolo è stato definitivamente sancito dal Trattato di fusione: esso è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e della realizzazione dei compiti attribuiti dallo stesso Consiglio.

Il COREPER è un organismo autonomo, cui è anche attribuito il potere di adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno.

Struttura di collegamento tra l’Unione e i Paesi membri, il COREPER coordina il lavoro delle tante commissioni tecniche che preparano l’attività normativa del Consiglio e ne rappresenta al tempo stesso il filtro politico.

Il Trattato di Lisbona ha inoltre previsto l’istituzione, in seno al Consiglio, di un comitato permanente al fine di assicurare all’interno dell’Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Dei suoi lavori sono costantemente informati il Parlamento europeo ed i Parlamenti nazionali.

Al Consiglio è stato attribuito un vasto potere normativo e di coordinamento. Ai sensi dell’art. 26 TUE: “il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio”. Esercita anche “funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento delle condizioni stabilite nei trattati”.

Dunque i poteri del Consiglio rispondono al principio delle competenze di attribuzione, essendo il loro esercizio collegato ad espresse previsioni nei trattati.

Le deliberazioni del Consiglio, salvo diversa previsione, sono prese a maggioranza qualificata. Questa va calcolata con riferimento alla ponderazione dei voti per ciascuno Stato membro, stabilita dall’art. 16 TUE e dall’art. 238, n. 2, TFUE .

Fino al 31 ottobre 2014, la soglia di validità delle delibere viene mantenuta a 255 voti favorevoli dei 2/3 degli Stati membri, prevedendo la possibilità per ciascuno Stato di chiedere la verifica che la maggioranza qualificata comprendesse almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione: c. d. clausola demografica (sono attribuiti 29 voti ad Italia, Germania, Francia e Regno unito; 27 a Spagna e Polonia ecc ecc…).

A partire dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio (con un minimo di 15), rappresentanti un numero di Stati membri che corrispondano almeno al 65% della popolazione dell’Unione.

In tal modo, l’eguaglianza formale tra gli Stati, ognuno dei quali dispone di un voto, è coniugata con il criterio della popolazione, al fine di evitare che una maggioranza di soli piccoli Stati sia in grado di prevalere.

Quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio, rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione dell’Unione.

Le regole cambiano nell’ipotesi in cui a norma del Trattato non partecipino tutti gli Stati membri.

In questi casi, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio che totalizzano almeno il 65% della popolazione.

Ci sono altri casi che prevedono diverse percentuali, fatte salve alcune deliberazioni per le quali è richiesta l’unanimità: queste deliberazioni riguardano principalmente l’ambito della politica esterna e di sicurezza comune.

Le astensioni di uno o più membri presenti o rappresentanti non ostano all’adozione della deliberazione per la quale è richiesta l’unanimità.

Ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

L’assenza di uno o più Stati membri non consente l’adozione di una delibera unanime.

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