Il principio di capacità contributiva è violato quando la legge tributaria altera la struttura dell’imposta, inventando quelle che si possono chiamare “sanzioni improprie”.

Esistono in diritto tributario sanzioni di natura penale ed amministrativa per la violazione di obblighi posti dalla legge.

Ora non è raro trovare nella legge tributaria italiana la previsione, oltre che delle sanzioni vere e proprie, di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi:

di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengono preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengono potenziati i normali poteri di accertamento dell’amministrazione;
di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l’imposta, negando l’applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l’imponibile od assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero.

La Corte costituzionale ha ritenuto che l’entità del tributo può essere subordinata all’osservanza di obblighi.

Bisogna vedere di quali obblighi si tratti perché dalla loro inosservanza possa discendere una determinazione dell’imposta parzialmente sganciata dalla capacità contributiva.

La subordinazione dell’imposta all’osservanza di obblighi è giusta quando si tratti di obblighi mediante la cui osservanza il contribuente prova l’esistenza di fatti a sé favorevoli.

Ma vi sono dei casi in cui la maggiorazione dell’imposta svolge una funzione puramente sanzionatoria, come nel caso della norma dichiarata incostituzionale secondo la quale in caso di omessa presentazione della dichiarazione il reddito veniva maggiorato del 10%, o come nel caso in cui non è ammessa la deduzione degli oneri perché il reddito è accertato sinteticamente.

Anche quando un contribuente viene accertato col metodo sintetico, il ricorso a tale metodo non può precludere l’applicazione delle regole relative alla struttura ordinaria dell’imposta: giuridicamente il reddito è lo stesso, dunque deve subire lo stesso trattamento.

In presenza della violazione di obblighi tributari può essere aggravata la situazione procedimentale del contribuente ma, una volta accertata l’imposta, secondo la procedura prevista, essa non può essere aggravata a titolo di sanzione, pena la violazione del principio di capacità contributiva.

La struttura pluriarticolata del presupposto d’imposta può palesarsi o nella previsione di fattispecie che pur non rientrando nella definizione base del tributo vengono tassate “come se vi rientrassero”, o nella previsione di fatti che non sono tassabili ma sono rappresentativi del fatto tassabile.

 

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