La nozione di tributo

Il tributo nei suoi termini formali è una prestazione patrimoniale che l’ente pubblico può imporre a determinati soggetti, istituzionalmente destinata dalla legge al conseguimento di un’entrata.

Il tributo si caratterizza innanzitutto per il profilo formale dell’imposizione, “senza che la volontà del privato vi concorra”.

Combinando gli artt. 2 Cost. (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) e 53 Cost. (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività), si ricava che il pagamento del tributo è l’adempimento di un dovere civico di solidarietà, consistente nel concorrere alle spese pubbliche sulla base della propria capacità contributiva.

La capacità contributiva come giustificazione del tributo

La capacità contributiva va intesa come manifestazione determinata di ricchezza (reddito, consumo, patrimonio, trasferimento) che costituisce la causa del prelievo tributario e la misura: l’entità del tributo deve essere una parte (aliquota) di essa.

La tassa

Sono sopravvissuti dei tributi, come le tasse, che non si giustificano in base alla capacità contributiva: la tassa è il corrispettivo di un servizio divisibile.

Tassa e prezzo

La tassa si distingue dal prezzo perché quest’ultimo è il corrispettivo di alcuni servizi che lo Stato può fare o non fare e che potrebbero essere prestati anche da privati, mentre quando l’utilità ai privati deriva da attività che solo lo Stato istituzionalmente può prestare, nella forma dell’atto amministrativo o giurisdizionale, allora il corrispettivo è una tassa.

La giustificazione della tassa

Le tasse sopravvivono per esigenze pratiche, di gettito: la Corte costituzionale ha ammesso che il 53 Cost. non vieta che la spesa per servizi generali sia coperta da entrate che sono dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell’ufficio organizzato per il singolo servizio: è un argomento debole.

Le prestazioni patrimoniali “imposte”

La tassa non è un tributo, ma appartiene alla categoria delle prestazioni patrimoniali imposte, categoria che si caratterizza non per la causa impositionis ma per la presenza del solo elemento formale dell’imposizione (“senza che la volontà del privato vi concorra”).

I tributi si caratterizzano per una specifica causa, la capacità contributiva.

Imposta e tassa possono stare insieme nella categoria delle prestazioni imposte di cui parla il 23 Cost.

Rilevanza della nozione di tributo

La nozione di tributo in senso formale ha preso rilevanza quando è stata unificata la giurisdizione tributaria: tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli locali, rientrano nella giurisdizione di un giudice speciale (le commissioni tributarie).

 

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