La legge punisce, da un lato l’omessa dichiarazione (quale che sia il soggetto che la ometta , ed eccettuati soltanto i lavoratori dipendenti, in taluni casi), e dall’altro l’infedele dichiarazione: quest’ultima fattispecie, però, concerne soltanto i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d’impresa. La legge distingue, infatti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori (nei cui confronti punisce l’omessa contabilizzazione) dai soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità: per questi ultimi, è criminalizzato il comportamento di infedele dichiarazione che, in assenza di obblighi di contabilizzazione, si presenta come l’unico comportamento suscettibile di sanzione. Come per il reato di omessa dichiarazione, vi è da distinguere un’ipotesi standard (non oblazionabile) e un’ipotesi minore, che è invece oblazionabile. Infatti:

– quando l’ammontare dichiarato è inferiore a quello effettivo di oltre 100 ml., si ha congiuntamente, la pena dell’arresto e quella dell’ammenda (arresto da tre mesi a due anni e ammenda da dieci a 20 ml.); il reato quindi non è oblazionabile;

– quando l’ammontare dichiarato è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest’ultimo e di oltre 50 ml. (ma non di oltre 100 ml.), il reato è oblazionabile perché è applicabile, disgiuntamente, l’arresto fino a due anni o l’ammenda fino a 4 ml..

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento