Per quel che riguarda i mezzi di ricerca della prova, il codice comincia con l’occuparsi di due tipici atti a sorpresa quali sono le ispezioni (artt. 244-246) e le perquisizioni (artt. 247-252), le une e le altre disciplinate con l’attribuzione dei relativi poteri all’autorità giudiziaria, come a sottolineare che non si tratta di atti appartenenti alla sfera del giudice, ma altresì del pubblico ministero, e ciò vale anche in tema di sequestro.
Rimane ferma la tradizionale distinzione finalistica tra l’attività dell’inspicere e del perquirere, riguardo entrambi gli istituti viene in rilievo una speciale attenzione legislativa per il profilo della loro incidenza sui diritti della libertà tutelati a livello costituzionale. Per quanto riguarda le ispezioni, riprova di ciò si vede ad esempio in tema di ispezione personale da un lato nel tradizionale avvertimento che all’interessato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché reperibile ed idonea secondo i canoni dettati ex art. 120 per i testimoni agli atti del procedimento; dall’altro attraverso il richiamo all’esigenza che l’ispezione, da compiersi personalmente ad opera dell’autorità procedente, ovvero a mezzo di un medico, venga eseguita nel rispetto della dignità e se possibile del pudore della persona che deve soggiacervi.
Circa l’ispezione di luoghi o cose, viene estesa la garanzia della consegna del correlativo decreto prima dell’inizio delle operazioni all’imputato e alla persona titolare della disponibilità dei luoghi, semprechè presenti. L’autorità giudiziaria può impedire l’allontanamento di una o più persone dai luoghi dell’ispezione prima della conclusione e farvele ricondurre se del caso in forma coattiva, in entrambe le ipotesi con decreto motivato da ricomprendersi nel verbale. L’autorità giudiziaria ha inoltre il potere di disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici insieme ad ogni altra operazione tecnica (art. 244 comma 2).
Anche in materia di perquisizioni il legislatore si è preoccupato di garantire maggior tutela dei diritti delle persone interessate ricalcando sostanzialmente la disciplina delle ispezioni. Oltre alla definizione dei tradizionali limiti temporali delle perquisizioni nel domicilio, rispetto alle perquisizioni locali viene ribadita una particolare cura per gli adempimenti connessi alla consegna del decreto e all’avviso circa la facoltà di assistenza nel corso delle operazioni, mentre i poteri dell’autorità giudiziaria procedente risultano estesi all’eventuale perquisizione delle persone sopraggiunte, nonché all’adozione degli altri provvedimenti coercitivi temporanei previsti relativamente alle ispezioni locali (art. 250).
Viene enunciato in termini generali il principio della richiesta di consegna come attività prodromica rispetto alla perquisizione, allorquando si ricerchi una cosa determinata. Per questa via, nell’ipotesi in cui tale cosa venga presentata in adesione all’invito dell’autorità procedente, la perquisizione potrà essere evitata, salvo non si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini (art. 248 comma 1). Con specifico riferimento al regime degli atti, documenti e corrispondenza presso banche, l’autorità giudiziaria può procedere al loro esame, eventualmente dopo averne chiesto l’esibizione, allorché si tratti di rintracciare cose da sottoporre a sequestro, ovvero di accertare circostanze utili ai fini delle indagini. Questa disposizione non può tuttavia applicarsi qualora i responsabili di tali istituti rifiutino il loro consenso: in tal caso l’autorità giudiziaria dovrà necessariamente procedere a perquisizione (art. 248 comma 2).
Vengono definiti rigorosamente i presupposti in presenza dei quali soltanto può farsi luogo a simili atti quando debbano eseguirsi negli studi professionali dei difensori; la relativa procedura si caratterizza per la prevista necessità che venga avvisato il locale consiglio dell’ordine forense, affinché il presidente o un suo delegato possano assistere alle operazioni. Identiche modalità procedurali sono disposte dall’art. 103 anche in materia di sequestro, con la precisazione che presso i difensori e consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. Sono inoltre vietati il sequestro e ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore, semprechè l’autorità giudiziaria non abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato; alla stessa stregua sono vietate le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, nonché quelle tra i medesimi e i loro assistiti.
I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni eseguiti in violazione dell’art. 103 non possono venire utilizzati, con l’unica eccezione che essi costituiscano il corpo del reato.
Devono inoltre considerarsi alcune figure di perquisizione consentite agli organi di polizia giudiziaria da leggi speciali allorché si verifichino situazioni di necessità e urgenza tali da non permettere un tempestivo intervento della autorità giudiziaria. Rimane fermo il potere attribuito in via generale agli organi di polizia, sempre in situazioni di necessità e urgenza di procedere a immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, strumenti di efferazione ed esplosivi, mentre è stato ripristinato in capo ai soli agenti di polizia giudiziaria il potere di procedere a perquisizioni locali anche di interi edifici o blocchi di edifici. Queste perquisizioni possono venire disposte quando vi sia fondato motivo di ritenere che in tali edifici si trovino armi, munizioni ed esplosivi, ovvero che vi sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti previsti dall’art. 51 comma 3-bis, ovvero ai delitti aventi finalità di terrorismo.
Nella medesima prospettiva si colloca il potere, riconosciuto agli ufficiali di polizia giudiziaria, di procedere anche di loro iniziativa alla perquisizione di immobili rispetto ai quali sussistano concreti elementi per ritenere che l’autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività connesse ai più gravi reati finalizzati alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
In tutte le suddette ipotesi di perquisizioni di polizia si prevede che delle operazioni compiute venga data tempestiva notizia al procuratore della Repubblica in vista della eventuale convalida delle stesse, che dovrà sopravvenire entro le successive 48 ore affinché i risultati così acquisiti possano venire usati nel procedimento.