In relazione ad una serie di reati espressamente indicati dal legislatore è previsto che l’esercizio dell’azione penale da parte del pm sia subordinato a una esplicita voluntas persecutionis, che la persona offesa o gli altri soggetti menzionati agli artt. 120 e 121 c.p. sono tenuti ad esprimere nella forma della querela. Di regola la querela va presentata entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisca il reato; tuttavia, nell’ipotesi in cui si debba procedere alla nomina di un curatore speciale, il termine decorre dal giorno in cui gli è notificato il decreto di nomina. Occorre che da parte del soggetto legittimato non vi sia stata rinuncia, che opera per tutti gli autori del reato, e che può essere espressa o tacita. Opera la regola della indivisibilità della querela, sia all’attivo che al passivo: il reato commesso in danno di più soggetti è perseguibile anche quando la querela sia stata presentata solo da una delle persone offese e che in caso di concorso di persone nel reato, la querela contro una di esse si estende di diritto agli altri concorrenti.

Il diritto di querela si estingue in seguito alla morte della persona offesa che non lo abbia ancora esercitato, mentre, in caso contrario, la morte è indifferente ai fini dell’estinzione del reato.

L’estinzione del reato invece consegue alla remissione della querela, sempre che il querelato non l’abbia espressamente o tacitamente ricusata. La revoca per avere effetto deve essere esercitata prima che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna.

 

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