Il codice prevede una attività di integrazione probatoria del giudice che consiste nel potere di assumere prove nel corso dell’udienza preliminare. Qualora il giudice sia nell’impossibilità di decidere allo stato degli atti (presupposto valutato discrezionalmente) e qualora non ordini al pubblico ministero l’integrazione dell’indagini, questo può disporre l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422). Lo svolgimento di tale particolare udienza vede susseguirsi i seguenti momenti:

  • la richiesta di ammissione delle prove o l’indicazione di ufficio delle medesime: tale supplemento istruttorio è finalizzato all’assunzione di prove a discarico (non luogo a procedere) già individuabili sulla base degli atti o dei documenti esistenti. A ben vedere, tuttavia, è raro che il risultato di una prova appaia con certezza prima che questa sia assunta. La limitazione imposta al giudice, quindi, rappresenta un vincolo solo apparente alla discrezionalità del giudice.

L’art. 422 co. 2 precisa che, qualora le prove non possano essere assunte immediatamente, il giudice deve fissare la data della nuova udienza e disporre la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate dall’art. 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio ;

  • l’assunzione delle prove: l’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nell’art. 422 co. 2 sono condotti dal giudice (co. 3). Le parti possono proporre domande a mezzo del giudice nel seguente ordine: prima il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata e dell’imputato.

Nella prassi accade frequentemente che nel corso dell’udienza preliminare venga disposto incidente probatorio, specie al fine di effettuare una perizia di lunga durata. Occorre quindi dar conto delle differenza che intercorre tra:

  • l’integrazione probatoria, disposta dal giudice qualora questo ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e con la specifica finalità di assumere prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere (prove non utilizzabili in dibattimento);
  • l’incidente probatorio, disposto qualora l’assunzione della prova (a carico o a discarico) appaia non rinviabile (prove utilizzabili in dibattimento);
  • l’eventuale interrogatorio dell’imputato: l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio in ogni caso , ossia senza che il giudice possa sindacare l’ammissibilità di tale atto (art. 422 co. 4);
  • le conclusioni delle parti: terminata l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e i difensori illustrano le rispettive conclusioni;
  • la decisione del giudice: il giudice pronuncia la decisione di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere.
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