La scriminante dello stato di necessità (necessitas non habet legem) viene codificata dall’art. 54. Pur collocandosi al limite delle scriminanti, anche lo stato di necessità fa venire meno l’antigiuridicità del fatto. Poiché almeno uno dei due interessi in conflitto deve soccombere, comunque, l’ordinamento giuridico non esprime alcuna preferenza se gli interessi sono di pari valore, mentre preferisce quello maggiore se essi sono di diverso valore. Per il suo carattere utilitaristico, lo stato di necessità è una scriminante amorale, che diventerebbe immorale se non fosse sottoposta ai suoi specifici limiti.

Pur presentando affinità con la legittima difesa, se ne differenzia:

  • nelle premesse, poiché viene leso il diritto non di un aggressore, ma di un terzo innocente.
  • nei limiti, poiché deve trattarsi di diritti personali e deve esistere il pericolo di un danno grave e non volontariamente causato.
  • nelle conseguenze, poiché lascia residuare sul piano civile l’obbligo di versare un equo indennizzo al soggetto pregiudicato.

Per evitare pericolosi usi impropri, la scriminante dello stato di necessità non può trovare applicazione rispetto alle attività già giuridicamente disciplinate nei loro presupposti e limiti da specifiche norme di legge o sulla base dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Eventuali conflitti di interessi, quindi, sono previamente risolti dal diritto.

Lo stato di necessità si incentra su due poli:

  1. situazione di pericolo.
  2. fatto lesivo posto in essere dal soggetto che versa in pericolo.

(1) Circa la fonte, il pericolo può derivare da forze di qualsiasi genere (es. umane, naturali, animali), tuttavia deve essere tale da minacciare un danno alla persona, ossia ad un diritto personale.

Oltre che per salvare il diritto proprio, comunque, la scriminante è ammessa anche per chi salva il diritto altrui (soccorso di necessità). Tale soccorso, tuttavia, sebbene sia ampiamente giustificabile nella legittima difesa, non lo è altrettanto nello stato di necessità, nel quale, infatti, si viene a dare al terzo un assurdo potere di mutare l’ordine dei sacrifici imposti dalla situazione, rendendolo di fatto arbitro di scegliere tra i due pericolanti (es. sparare ad uno dei due naufraghi per salvare l’altro). La scriminante del soccorso, quindi, va circoscritta a determinate categorie di persone o, meglio, ai soli casi in cui il bene salvato sia superiore a quello sacrificato.

Il pericolo deve essere attuale e non volontariamente causato dall’agente.

Per la volontaria causazione del pericolo, in particolare, occorre:

  • che l’agente abbia posto in essere la causa del pericolo, ossia la condotta che crea quella situazione pericolosa che costringe ad agire.
  • che l’agente abbia voluto la causa del pericolo, non essendo necessario che abbia voluto anche l’evento del pericolo. Per potersi dire che il soggetto abbia voluto la causa del pericolo occorre che la sua condotta pericolosa:
    • abbia tratto origine da un conato cosciente del volere.
    • potesse essere evitata con uno sforzo del volere.

Il pericolo deve procurare alla persona un danno grave, tale da giustificare il pregiudizio di un innocente. Tale gravità, in rapporto alle valutazioni proprie dell’ordinamento giuridico, va stabilita secondo il (a) criterio quantitativo del rango del bene (es. il danno alla vita è sempre grave) e secondo il (b) criterio qualitativo del grado del danno incombente rispetto ai beni suscettibili di lesioni differenziate.

(2) Il fatto lesivo, per essere scriminato, deve innanzitutto essere il mezzo per salvare il bene personale. Anche nello stato di necessità, comunque, devono ricorre tre requisiti autonomi:

  • la necessità di salvarsi (v. legittima difesa), che si ha quando il soggetto è nell’alternativa tra subire o arrecare un danno. Tale requisito, tuttavia, deve essere inteso più rigidamente che nella legittima difesa, dal momento che la scriminante non sussiste in nessun caso quando vi sia un’altra possibilità innocua di evitare il danno grave (es. fuga).

Per l’intuitivo disposto dell’art. 54 co. 2, lo stato di necessità non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico (non morale) di esporsi al pericolo .

  • l’inevitabilità altrimenti del pericolo (v. legittima difesa), che consiste nella possibilità di salvarsi con un’offesa meno grave di quella arrecata. Anche tale requisito deve essere interpretato più rigorosamente che nella legittima difesa, e questo lo dimostra il fatto che l’art. 54, a differenza dell’art. 52, lo prevede espressamente.
  • la proporzione tra il fatto e il pericolo, che sia ha quando il male inflitto è uguale o inferiore a quello, grave, che si è evitato. Anche per tale requisito vale quanto detto in precedenza.

Il co. 3 dell’art. 54 estende il disposto sulla scriminante anche all’ipotesi del costringimento psichico, che si ha quando un soggetto commette un reato perché indotto dall’altrui minaccia. Tale minaccia, per escludere la punibilità, deve porre chi la subisce in una situazione in cui sussistano tutti gli estremi dello stato di necessità.

Si discute se siano risolvibili sulla base dell’art. 54 o del criterio materiale del bilanciamento degli interessi anche i c.d. conflitti di doveri, che si hanno quando un soggetto, trovandosi di fronte a più doveri giuridici di agire, deve adempierli contemporaneamente e l’adempimento dell’uno comporta la necessaria inosservanza dell’altro. In tale situazione vale alternativamente il criterio dell’interesse prevalente (l’adempimento del dovere preposto alla tutela dell’interesse maggiore scrimina l’adempimento del dovere minore) o il criterio dell’interesse equivalente.

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