Maturata nell’ambiente politico-culturale illuminista, ma con influenza anche cattoliche, la Scuola classica ferma la propria attenzione sui presupposti razionali della punibilità contro l’arbitrio e la crudeltà del periodo ottocentesco. Muovendo dal postulato del libero arbitrio, ossia dell’uomo assolutamente libero nella scelta delle proprie azioni, essa pone a fondamento del diritto penale la responsabilità morale del soggetto quale rimproverabilità per il male commesso e, quindi, a concezione etico-retributiva della pena. Più precisamente, comunque, essa incentra tale diritto su tre principi fondamentali:

  • la volontà del colpevole, dato che il reato è violazione cosciente e volontaria della norma penale. Perché la volontà sia colpevole, tuttavia, è necessario che sia libera (libero arbitrio).
  • l’imputabilità, dato che per aversi volontà colpevole occorre che l’agente abbia la concreta capacità di intendere il valore etico-sociale delle proprie azioni e di determinarsi liberamente alla medesime, sottraendosi all’influsso dei fattori interni ed esterni.
  • la pena come necessaria retribuzione del male compiuto e, come tale, afflittiva, personale, proporzionata, determinata ed inderogabile.

Alla Scuola classica si ispirarono i codici penali europei e sudamericani della seconda metà dell’Ottocento, mentre minore fu l’influenza sul diritto penale anglosassone. La sua espressione più coerente, comunque, fu il codice Zanardelli del 1889.

Merito della Scuola classica è la razionalizzazione di taluni principi di civiltà (es. la materialità ed l’offensività del fatto, della colpevolezza, dell’imputabilità) che sono alla base di ogni diritto penale garantista e progredito. Tre sono però i suoi limiti:

  • coll’escludere ogni valutazione della personalità dell’agente, essa relega il diritto penale ed il reo nella sfera astratta di un diritto razionalistico, lontano dalla realtà naturalistica in cui essi, al contrario, sono immersi. Il postulato dell’uomo assolutamente libero, infatti, porta ad ignorare gli innegabili condizionamenti dell’agire umano ad opera di fattori extravolontari.
  • limitando la difesa sociale contro il delitto alla sola pena, intesa come unico strumento di prevenzione sia generale che speciale, al sistema classico resta estranea ogni idea non solo di prevenzione generale e speciale sociale , ma anche di prevenzione speciale penale attraverso misure neutralizzatrici e risocializzatrici, adeguate alla personalità dell’agente. In questo modo, tra l’altro, si lascia penalmente indifesa la società contro i delinquenti pericolosi non imputabili, in quanto nei loro confronti la pena è inconcepibile per mancanza dei suoi stessi presupposti.
  • nessuna attenzione viene rivolta all’esecuzione della pena ai fini del recupero del delinquente, in quanto si ritiene che il problema penale si chiuda col passaggio in giudicato della sentenza. Il diritto penale classico, in definitiva, guarda al comportamento passato e non al possibile comportamento futuro.
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