Il perno su cui ruota il diritto penale dell’offesa è l’oggetto giuridico penale, ossia il bene o l’interesse che viene tutelato dalla norma incriminatrice. I concetti di bene-interesse, tuttavia, non esprimono una concezione economico-utilitaristica dell’oggetto giuridico, dal momento che essi possono riguardare anche entità immateriali e avere a proprio contenuto i più vari valori spirituali (es. libertà di coscienza, riservatezza, dignità umana).
Ciò è apparso ancora più evidente con la raggiunta chiarificazione tra:
- oggetto materiale, ovvero l’entità (fisica o non fisica) su cui cade la condotta tipica.
- oggetto giuridico, ovvero la relazione tra il soggetto e l’entità nella sua attitudine a soddisfare un’esigenza umana (materiale o immateriale).
(es. nell’omicidio l’oggetto materiale è il corpo umano, mentre l’oggetto giuridico è la vita).
L’oggetto giuridico assolve tre distinte funzioni:
- politico-garantista.
- sistematico-classificatoria.
- dommatico-interpretativa.