L’oblazione, consistente nel pagamento volontario di una determinata somma, produce l’estinzione del reato. Tale oblazione si distingue in:

  • oblazione obbligatoria (art. 162) (per contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda), per la quale il contravventore è ammesso a pagare, su sua domanda da presentarsi prima dell’apertura del dibattimento, oppure prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese processuali.
  • oblazione discrezionale (art. 162 bis introdotto dalla l. n. 689 del 1981) (per contravvenzioni punitive alternativamente con l’arresto o con l’ammenda), che viene sottoposta ad una disciplina più rigorosa:
    • l’ammissione a pagare, prima dell’apertura del dibattito oppure prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese processuali (co. 1).
    • il deposito, concomitante alla domanda di oblazione, della somma suddetta (co. 2).
    • l’inammissibilità della oblazione nei casi di recidiva reiterata, di abitualità o professionalità nelle contravvenzioni, o quando permangono conseguenze dannose o pericolose da reato, eliminabili da parte del contravventore.
    • la discrezionalità del giudice che può respingere la domanda avuto riguardo alla gravità del reato.

Con la riforma del 1981, pertanto, l’oblazione non viene ammessa né per i delitti né per le contravvenzioni per le quali sia prevista la pena dell’arresto, sola o anche cumulativamente con l’ammenda. Tale istituto, storicamente, trova la sua genesi nell’originario legame dei reati contravvenzionali con la funzione della pubblica amministrazione, essendosi formato sul presupposto di un obbligo verso la stessa che, nell’esercizio della propria discrezionalità, può accettare una sorta di adempimento transattivo.

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