Oltre alle pene e alle misure di sicurezza, dal reato possono derivare anche conseguenze civili. Le conseguenza civili di carattere generale, tuttavia, sono disciplinate dal codice penale, ove sono contemplati i due gruppi di obbligazioni nascenti da reato:

  • le obbligazioni verso le vittime del reato.
  • le obbligazioni verso lo Stato.

In materia vale il principio generale (art. 198), per il quale l’estinzione del reato o della pena non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, data la loro natura civilistica. Il giudice civili, quindi, anche dopo la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato, ha il potere-dovere di accertare se il reato sia stato effettivamente commesso, e ciò al fine di liquidare anche i danni non patrimoniali.

 Obbligazioni verso la vittima del reato

Le obbligazioni civili a favore della vittima sono:

  • le restituzioni, relativamente alle quali l’art. 185 co. 1 stabilisce che ogni reato obbliga alle restituzioni (ripristino della situazione preesistente), a norma delle leggi civili .
  • il risarcimento del danno, relativamente al quale l’art. 185 co. 2 dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale, o non patrimoniale, obbligo al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui . A tale risarcimento si fa luogo quando la restituzione non è possibile o non basta a riparare il danno. Dato che esso mira alla tutela di un interesse privato, il relativo diritto, a differenza della pena, è rinunziabile e trasmissibile.

Il codice attuale ha disposto che l’obbligo del risarcimento, nascente dal reato, comprende:

  • i danni patrimoniali, consistenti nella privazione o nella diminuzione del patrimonio (danno emergente e lucro cessante).
  • i danni non patrimoniali, che, a loro volta, comprendono:
    • il danno morale, che consiste nella sofferenza fisica o psichica oppure nel pregiudizio sociale patito dalla vittima.
    • il danno biologico, ossia all’integrità psico-fisica.
    • il danno esistenziale, che consiste nella compromissione della sfera di realizzazione della persona umana conseguente alla lesione di un interesse giuridicamente tutelato.

 Circa la natura e la funzione (privatistica o pubblicistica) del risarcimento del danno vi sono state varie discussioni:

  • secondo la Scuola classica, tra reato-pena e danno-risarcimento vi è una netta separazione.
  • secondo la Scuola positiva, la riparazione civile del danno non è concepita soltanto nell’interesse della parte lesa, ma anche nell’interesse pubblico della difesa sociale preventiva e repressiva contro il delitto (teoria del risarcimento quale funzione pubblica).

I codici degli Anni 30 si mantenuti fondamentalmente ancorati al regime classico della separazione, sebbene conservino anche tracce positivistiche del carattere pubblicistico della funzione riparatoria (es. ampie garanzie concesse a tutela del diritto del danneggiato).

 Quale altra forma di riparazione del danno morale, il codice prevede pure la pubblicazione della sentenza di condanna. L’art. 186, infatti, statuisce che ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (es. calunnia, diffamazione).

 Ai sensi dell’art. 187, l’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza di condanna è indivisibile e i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Destinatari delle sanzioni civili, in particolare, sono sia l’autore del reato sia le persone che debbono rispondere per il fatto di lui (es. genitori, committente).

Istituto affine, ma non coincidente, al risarcimento del danno non patrimoniale è la riparazione pecuniaria, prevista dall’art. 12 della l. n. 47 del 1948, sulla stampa. Tale riparazione può essere richiesta dalla persona offesa dalla diffamazione a mezzo di stampa, oltre al risarcimento del danno, materiale e morale. La somma, in particolare, è determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato.

 Nei paesi anglosassoni ed europei si sta riaffermando l’idea della riparazione pubblica del danno da reati, che in molti di essi ha già portato all’emanazione di apposite leggi o alla presentazione di progetti di legge e di cui si è fatto carico anche il Consiglio d’Europa.

Lo scopo è di assicurare una tempestiva ed effettiva tutela delle vittime del reato, sottratta all’alea dei tradizionali rimedi risarcitori offerti dal sistema della responsabilità civile e che miri a far fronte ai bisogni della vittima e della famiglia prima e indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dell’autore del fatto. Il fondamento della riparazione pubblica non può essere, però, né l’ingenua idea positivistica della responsabilità dello Stato verso la vittima per negligenza dei suoi organi nella prevenzione del delitto, né l’aprioristica idea della corresponsabilità sociale per il delitto, ma soltanto l’idea personalistica della solidarietà sociale (art. 2 Cost.) verso le vittime del delitto, fermo restando il principio della responsabilità civile e penale dell’autore del danno.

 Nel nostro paese l’effettività del risarcimento dei danni da reato ha ricevuto un rinforzo con gli istituti supplementari:

  • dell’assicurazione obbligatoria per danni derivati dalla circolazione stradale.
  • della Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto.

Finalità prevalentemente assistenziale hanno le elargizioni previste:

  • dalla l. n. 466 del 1980 a favore di categorie di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.
  • dalla l. n. 302 del 1990 a favore delle vittime, oltre che di atti di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, anche dei delitti commessi per il conseguimento delle finalità delle associazioni mafiose o similari.
  • dalla l. n. 68 del 2004 a favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero.

 Obbligazioni civili per le pene pecuniarie

Il codice vigente ha disposto particolari ipotesi di obbligazioni civili per le multe e le ammende. Tali obbligazioni hanno carattere sussidiario, perché sorgono solo in caso di insolvibilità del condannato. Si ritiene, comunque, che esse non contrastino col principio della personalità della pena, trattandosi non di una responsabilità penale a carico di persone estranee, ma di responsabilità puramente civile a garanzia dell’adempimento di un obbligo penale. In particolare si hanno:

  • l’obbligazione civile per le pene pecuniarie inflitte a persona dipendente, che viene prevista dall’art. 196 nei confronti della persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o vigilanza su altro soggetto. Se costui commette un reato ed è insolvibile, la persona preposta è obbligata al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, qualora si tratti di violazione di disposizione che essa era tenuta a fare osservare e della quale non debba rispondere penalmente. In caso di insolvibilità anche della persona preposta, al condannato si applicano le disposizioni dell’art. 136.
  • l’obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle pene pecuniarie, che viene prevista dall’art. 197 per gli enti di personalità giuridica (eccettuati lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni). Se viene pronunciata una condanna per reato contro chi ha la rappresentanza di tali enti o sia con essi in rapporto di dipendenza, tali enti sono obbligati al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o ammenda inflitte, qualora si tratti di reato che costituisca violazione di obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole oppure qualora sia commesso nell’interesse della persona giuridica (l. n. 689 del 1981). Se tale obbligazione non può essere da questa adempiuta, al condannato si applicano le disposizioni dell’art. 136.

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