Reati di mera condotta. Quindi anche i reati di pura condotta cagionano delle conseguenze nel mondo esterno: quindi non può darsi appropriazione indebita, furto, ingiuria senza che le azioni che hanno posto in essere le singole fattispecie concrete producano un mutamento causato dalla condotta a questa esterno, producendo quindi un quid novi. La natura dell’interesse tutelato, può esser tale da esigere che la regola incriminatrice prenda in considerazione la pura e semplice condotta, indipendentemente dagli effetti che essa avrà pur prodotto: quindi la tutela degli interessi patrimoniali, la cui offesa costituisce contenuto o l’evento giuridico del furto e dell’appropriazione indebita , prescinde dalla circostanza che si siano create oppure no certe conseguenze. Diversamente stanno le cose se l’interesse protetto è tale da richiedere una tutela particolarmente forte quando si verifichi una modificazione nel mondo esterno che la legge mira ad evitare, conseguente all’azione o omissione. Vi è sempre differenza di sanzione tra tentativo e delitto consumato: nei reati ad evento naturalistico. questa differenza è più sensibile di quelli di mera condotta.

Struttura dell’evento naturalistico. La struttura di questo produce modificazione del mondo esterno rilevante per la norma incriminatrice e può esser di varia natura: fisiologica (esempio: morte nell’omicidio), psicologica (esempio: stato di errore cui è indotto nella truffa chi compie l’atto di disposizione, fisica (esempio: distruzione di un oggetto nel delitto di danneggiamento).

Evento giuridico. Secondo esso l’evento consiste nell’offesa all’interesse giuridico protetto. Sono due accezioni quindi della parola evento: in forza dell’evento naturalistico si deve pervenire alla conclusione che ci sono una serie di illeciti penali, ossia quelli di mera condotta, privi di evento, ragionando invece sull’evento giuridico come offesa all’interesse protetto esso ne rappresenta una costante, quindi non c’è reato se manca la lesione all’interesse protetto. L’opinione secondo cui anche l’evento naturalistico costituirebbe un dato sempre presente in ogni reato fa ripercorrere la condotta tipica dall’angolo visuale del soggetto passivo, quindi traduce in forma statica quanto dinamicamente descritto dalla norma incriminatrice. Quindi in pratica l’evento normativo è inteso in queste due accezioni: i padri del C.P. preferivano la nozione di evento giur, ma ogni volta che nella norma la parola evento designa un quid che è posto in relazione alla condotta come effetto alla causa, è necessario attribuire al termine il significato di evento naturalistico (caso del 41: qui l’evento non è giuridico perché non rappresenta il significato della condotta). Si parlerà di evento giuridico quando non si prospetta il requisito del rapporto causale (43: non possiamo intenderlo come evento naturalistico perchè sarebbero esclusi dall’imputazione a titolo di dolo/colpa i reati privi di un tale evento: di mera condotta).

Evento preterintenzionale. Il 43 2° prevede in esso l’evento derivante “da azione/omissione” più grave di quello voluto dal soggetto agente. In questa categoria non rientrano per Gallo tutti i reati di evento naturalistico, bensì solo quelli dell’omicidio preterintenzionale (584:”Chiunque volendo fare delitti ex 581 e 582 cagioni la morte di un uomo è punito con reclusione da 10 a 18 anni”). Gallo sostiene che l’interpretazione alla stregua di cui è oggetto di imputazione preterintenzionale ogni evento più grave di quello voluto in ordine a cui, indipendentemente da uno specifico nomen iuris, l’evento più grave cagionato da azione/omissione è posto a carico del soggetto agente, non è da scartare. Così dicendo l’accollo preterintenzionale si presenterebbe come l’oggetto di una previsione di carattere generale sotto cui riportarsi ogni fattispecie concreta che nell’ipotesi di causazione di un evento più grave di quello voluto, realizzassero il modello ex 83 C.P. per il quale il soggetto risponde titolo di colpa dell’evento non voluto quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo se ha cagionato un evento diverso da quello voluto. Cadranno quindi i casi di realizzazione di reati naturalistici e di pura condotta: esempio: per questi ultimi: chi vuole adulterare acque destinate all’alimentazione le avveleni per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione. Dato che si risponde anche a titolo di colpa per l’avvelenamento, la responsabilità ex 83 è fuori discussione.

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