L’82 2° dispone che “qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella a cui l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà”. L’ipotesi di aberratio ictus con pluralità di eventi qui delineata appare allora contrassegnata dalla realizzazione dolosa dell’offesa verso la persona che si voleva ledere nonché dal verificarsi di un’offesa verso una persona diversa. Bisogna però ricordare come nei casi in cui l’offesa alla persona designata sia rimasta alla fase del tentativo trova applicazione la regola dell’82 2° e non il 1°. Per quanto riguarda poi il criterio di imputazione dell’offesa a persona diversa, è posto il problema della necessarietà o meno della colpa e della configurabilità di una colpa presunta. Verso l’opinione di chi asserisce che la colpa dovrebbe esser accertata volta per volta vale l’obiezione che si muoverà analizzando l’83. C’è poi la concezione di colpa che si profilerebbe per il fatto stesso della violazione dolosa di una legge penale: qui ricorderemo come l’agente che ha provocato la violazione dolosa e non possa sottrarsi ad una sanzione provando che non ha preveduto/voluto l’effetto della sua condotta ma che comunque abbia adempiuto al dovere giuridico rilevante di osservare le precauzioni grazie a cui l’effetto dannoso avrebbe potuto esser evitato, non configura più una responsabilità per colpa, bensì oggettiva.

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