Esso dice che: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli art 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti da legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.” In pratica si ipotizza una condotta accompagnata inizialmente dalla presenza di una delle cause di giustificazione richiamate, i cui limiti sono però superati per errore inescusabile dovuto a imprudenza, negligenza, imperizia… Salta agli occhi la stranezza di una regola che avendo ad oggetto il superamento dei confini entro cui si svolge correttamente un’azione giustificata da un’esimente, si preoccupa unicamente dei termini di responsabilità di delitto colposo. Non vengono presi in considerazione espressa il caso in cui i limiti di una scriminante siano superati consapevolmente né quello simmetrico caratterizzato da un errore in cui chiunque, nelle condizioni incui si trova l’agente, sarebbe incorso e quindi scusabile. Le ragioni di questa norma appaiono frutto di una sovrapposizione di concetti che ha pesato anche sugli autori del c. Rocco: infatti si è usata l’impostazione dottrinale che ha costruito la teoria del reato prevalentemente sullo schema dell’omicidio, definendo il dolo come rappresentazione/volontà dell’evento naturalistico (la morte del soggetto passivo). Ora in ipotesi di eccesso, spesso (non sempre) si vuole cagionare l’evento naturalistico. Si pensi a chi aggredito da una persona da cui potrebbe sbarazzarsi cn un pugno, pensando di avere davanti uno armato con intenti omicidi, reputi necessario ammazzarlo. Questa situazione genera problemi e da qui la regola della responsabilità per colpa dando avvio alla teoria della colpa impropria.

La cosiddetta “colpa impropria”. Il discorso è sempre sul 4° 59. Si è detto come questa regola impedendo l’imputazione del fatto per dolo, ponga ad oggetto di questo, oltre gli elementi che devono esser presenti sul fatto oggettivo, anche gli elementi che devono mancare cioè gli elementi negativi. Più precisamente i primi devono esser rappresentati altrimenti si ha l’errore ex 47 1° , i secondi devono non esser rappresentati altrimenti si ha l’errore ex 59 4° . Quindi la definizione del dolo come eventualità dell’evento naturalistico è fuorviante e deve esser sostituita dalla def del dolo quale volontà dell’intero fatto criminoso che non lascia fuori dalla definizione i reati di mera condotta, privi di evento naturalistico. La regola del 55 sarebbe superflua allora: sia perché va espunto dalla fattispecie della norma in esame il caso di chi supera oggettivamente i limiti della scriminante, non avendo l’esatta portata della sua azione e quindi del processo causale messo in moto. Tuttavia abbiamo delle ipotesi davvero inquadrabili ex 55: ad esempio equivoco su propositi di un aggressore che facilmente si potrebbe far tacere, ritengo di dovergli fare una lesione grave. Una vicenda così si caratterizza rispetto al 59 4° per il fatto che, quantomeno la fase iniziale della condotta posta in essere, è davvero assistita da una scriminante.

Eccesso colposo e contravvenzioni. Ci si chiede però perchè circoscrivere l’ambito della responsabilità a quello dei delitti colposi. E ci si chiede a quale soluzione si debba giungere quando il fatto realizzato sia contravvenzione punibile (per dolo e per colpa). Non sembra utilizzabile qui il disposto dell’ultimo comma del43, in quanto non è detto che dalla distinzione tra dolo e colpa la legge faccia discendere per le contravvenzioni in questi casi un qualche effetto giur, anzi sarà proprio questo che bisognerà accertare. In caso di risposta affermativa il 43 ultimo comma si applica.

Eccesso su scriminante putativa. È configurabile l’eccesso rispetto a una causa di giustificazione meramente putativa, cioè tutta erroneamente supposta? In tema di eccesso la legge si riferisce a scriminanti oggettivamente esistenti che devono accompagnare almeno la fase iniziale del comportamento che superi i limiti del lecito. Ma per Gallo ciò non è indispensabile: le ipotesi che sotto questa costruzione devono cadere rispondono o all’errore ex 47 1° o immediatamente a quelle della rappresentazione erronea di esimenti inesistenti. 55 regola inutile, cose già risolte.

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