Il presente requisito ha la funzione di collegare l’inosservanza delle regole cautelari al soggetto inosservante, ossia di riportare la condotta obiettivamente incauta alla responsabilità personale. Per salvaguardare l’autonomia della colpa quale reale forma di colpevolezza, non basta solo l’oggettiva inosservanza della regola cautelare di condotta, ma occorre anche che essa sia all’agente, anche soggettivamente, imputabile (c.d. misura soggettiva della colpa).

Il problema centrale della colpa, comunque, è il punto di equilibrio tra il non soggettivizzarla fino a renderla inattuabile e il non oggettivizzarla fino a svuotarla come criterio di imputazione soggettiva. Occorre, quindi, distinguere tra:

  • colpa cosciente, che ha un’indubbia base psicologica, essendo l’evento collegato soggettivamente all’agente dalla previsione e nella quale il rimprovero è di non avere osservato certe regole, pur avendo preveduto l’evento (evitabile).
  • colpa incosciente, che, mancando anche della previsione dell’evento, è un concetto soltanto normativo, rispetto al quale il rimprovero è di non avere osservato certe regole cautelari per non avere previsto l’evento (prevedibile e evitabile).

Quanto alla colpa generica, insostituibile è il criterio della prevedibilità in concreto ed ex ante dell’evento (non tenendo il comportamento prescritto) e della prevedibilità o evitabilità del medesimo (tenendo il comportamento prescritto). Nessun rimprovero, chiaramente, può muoversi all’agente, se il risultato non poteva essere previsto o impedito.

Viene tuttavia a porsi il problema di quale parametro utilizzare per stabilire la prevedibilità o l’evitabilità dell’evento. Tralasciando i parametri troppo soggettivizzanti (es. agente concreto) o, al contrario, troppo oggettivizzanti (es. uomo più esperto, uomo medio), quello più idoneo resta il parametro normativo relativistico dell’agente-modello (homo eiusdem professionis et condicionis). Da tale parametro conseguono le seguenti implicazioni:

  • la costruzione dell’agente-modello in rapporto al tipo di attività e condizioni, con conseguente pluralità di agenti-modello specifici in corrispondenza dei diversi tipi di attività e condizioni umane.
  • la riconducibilità dello stesso soggetto a più agenti-modello specifici, in rapporto alle plurime attività svolte.
  • l’assunzione del soggetto agente sotto l’uno o l’altro agente-modello specifico a seconda della concreta attività intrapresa.
  • la colpa per assunzione, che si ha quando l’inosservanza della regola cautelare sta già nell’essersi il soggetto assunto un compito senza le capacità fisico-intellettuali per assolverlo, a patto ch tale capacità fosse o potesse essere conosciuta dall’agente.
  • la prevedibilità ed evitabilità secondo l’agente-modello specifico, ma in concreto, ossia tenendo conto di tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare.
  • la relatività, nei limiti della suddetta soggettivizzazione, del giudizio di colpa, in quanto l’evento può essere prevedibile ed evitabile per un agente-modello e non per un altro.
  • l’adottabilità delle regole cautelari conosciute o conoscibili dall’agente, perché scoperte prima della loro inosservanza.
  • la rimproverabilità dell’agente, quando l’evento poteva ritenersi prevedibile ed evitabile in concreto dall’agente-modello cui l’agente appartiene. Questi, quindi, non solo deve aver posto in essere una condotta obiettivamente pericolosa, ma deve anche essere stato imprudente, negligente od imperito nell’attuarla.

Quanto alla colpa specifica, anzitutto non vi è, rispetto alla misura oggettiva, differenza di essenza con la colpa generica: entrambe, infatti, richiedono l’inosservanza delle regole cautelari. Circa la misura soggettiva, al contrario, mentre per la colpa generica occorre accertare, caso per caso, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento da parte dell’agente-modello, per la colpa specifica è controverso se occorra analogo accertamento concreto, oppure se basti accertare l’inosservanza della regola cautelare scritta.

Di maggiore rilevanza pratica è la distinzione tra:

  • la colpa comune, che riguarda le attività pericolose non giuridicamente autorizzate, ma vietate già in sé. Le caratteristiche di tale colpa sono:
    • l’inosservanza del dovere di astensione da dette attività, imposto dalle stesse norme incriminatrici.
    • la prevedibilità, tenendo l’attività pericolosa, e l’evitabilità, non tenendola, dell’evento secondo l’agente-modello.
    • la colpa speciale, che riguarda le attività rischiose, ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili, se mantenute nei limiti segnati da regole cautelari (leges artis), le quali prescrivono non l’astensione dall’attività, ma l’esercizio della stessa in presenza di determinati presupposti o secondo certe modalità, allo scopo di prevenire non il rischio consentito, ma il rischio ulteriore. Le caratteristiche di tale colpa sono:
      • l’inosservanza delle suddette regole cautelari, che rendono il fatto obiettivamente illecito.
      • la prevedibilità, non osservando tali regole, e l’evitabilità, osservandole, dell’evento (da rischio non consentito) secondo l’agente-modello.

Applicare i criteri della prevedibilità ed evitabilità, propri della colpa comune, alle attività del suddetto tipo (es. circolazione stradale, attività chirurgica) significherebbe porre l’ordinamento in contraddizione con se stesso. Da un lato, infatti, esso autorizzerebbe (o imporrebbe) l’attività rischiosa, mentre dall’altro imputerebbe al soggetto per colpa ogni conseguente evento dannoso, perché praticamente sempre prevedibile ed evitabile. Tale contraddizione, comunque, viene giuridicamente superata col sottoporre le suddette attività a specifiche leges artis, fissate dall’attuale miglior scienza ed esperienza, le quali, al contempo, salvaguardano l’utilità sociale dell’attività, consentendone l’esercizio, ma ne minimizzano il rischio.

Nei casi di situazioni di rischio implicanti il concorso di attività rischiose giuridicamente autorizzate di più soggetti, con obblighi divisi di diligenza (es. circolazione stradale), il problema della colpa deve essere risolto in base al duplice profilo del corretto comportamento proprio e dell’affidamento nel corretto comportamento degli altri soggetti. Questo, in particolare, nei due seguenti casi, volti ad evitare esasperate parcellizzazioni della responsabilità:

  • la previsione (o prevedibilità) ed evitabilità, in rapporto alle circostanze concrete, della pericolosità del comportamento scorretto altrui.
  • lo specifico obbligo del soggetto, per la sua particolare posizione gerarchica, di prevenire o correggere l’altrui scorretto agire.

La colpa, infine, può cadere su tutti gli elementi del fatto tipico, commissivo ed omissivo, ossia sui (1) presupposti (es. medico che procura l’aborto, non essendosi accorto dello stato di gravidanza), sull’(2) oggetto materiale (es. cacciatore che scambia un collega con un cervo), sulla (3) condotta, sulla (4) scelta della condotta idonea ad impedire l’evento (es. erronea scelta del mezzo per riparare l’edificio pericolante) e sull’(5) esecuzione di tale condotta (es. bagnino che getta il salvagente troppo distante dal bagnante).

Sulla base delle suddette premesse, quindi, l’art. 43 potrebbe essere così riformulato: il delitto è colposo quando il fatto, che costituisce il reato, non è voluto (I requisito), ma fu previsto od era prevedibile (II requisito) e poteva essere evitato con l’osservanza delle regole di condotta che il soggetto agente era tenuto ad osservare (III requisito) in ragione dell’attività svolta (colpa speciale) e della propria condizione (colpa comune).

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