Tale reato ricorre se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (art. 640 bis). La finalità politico-criminale di tale verbosa ipotesi, introdotta dall’art. 22 della l. n. 55 del 1990, è di predisporre una più efficace tutela contro l’espandersi del preoccupante fenomeno della captazione fraudolenta di sovvenzioni pubbliche, nazionali o comunitarie:

  • circa la natura, trattasi di fattispecie autonoma di reato (non aggravata), come compravano:
    • la previsione della fattispecie non sotto l’art. 640, assieme alle altre aggravanti, ma sotto un articolo autonomo;
    • la peculiarità dell’oggetto giuridico, costituito dal patrimonio dell’ente pubblico;
    • la punizione con pena autonoma e la procedibilità di ufficio;
    • l’oggetto materiale, differentemente dalla truffa exart. 640, è costituito:
      • dai contributi, ossia dalle erogazioni pecuniarie a fondo perduto;
      • dai finanziamenti, ossia dalle concessioni di credito, caratterizzate dall’obbligo di destinazione e restituzione o da ulteriori divieti od oneri;
      • dai mutui agevolati, rientranti nei finanziamenti di cui sopra e caratterizzati da condizioni di particolare favore circa gli interessi, la rateizzazione e i tempi di restituzione;
      • da altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, volendo ricomprendere con tale formula di chiusura tutte le forme comunque agevolate di risorse pubbliche, nazionali o comunitarie, suscettibili di captazione fraudolenta;
      • il danno consiste nella riduzione della strumentalità del patrimonio pubblico destinato all’incentivazione di certe attività. Richiedendo l’art. 640 bis anche gli eventi del danno e del profitto, peraltro, la consumazione del reato richiede che l’erogazione sia avvenuta;
      • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre in errore, con artifici o raggiri, lo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee e di determinarli in tal modo all’atto di disposizione della concessione o erogazione dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, con danno per i suddetti enti e ingiusto profitto per sé o per altri.

La truffa ex art. 640 bis è fattispecie speciale rispetto alla truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, la quale si applica ai casi di elargizioni non destinate all’incentivazione di certe attività. Rispetto a tale art. 640 bis, inoltre, ha carattere sussidiario l’art. 316 ter, trovando applicazione quando non ricorrano gli estremi della suddetta truffa.

Trattamento sanzionatorio: la presente truffa è punita di ufficio con la reclusione da 1 a 6 anni, aumentata da 1/3 a 1/2 se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione

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