Nella legislazione penale italiana a tutela del fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale e in tema di riduzione in schiavitù e di tratta di persone sono state previste una serie di disposizioni, dettate con L. 3 agosto 1998 n° 269 e modificate da L. 6 febbraio 2006 n° 36, riguardanti la prostituzione e la pornografia minorile contenute nel capo III del titolo XII del libro II del codice penale (artt. da 600 bis a 600 septies).

La L. 11 febbraio 2003 n° 228 ha apportato modifiche significative agli artt. 600, 601, 602 c.p. configurando nuove fattispecie. In questo modo il legislatore ha voluto adeguarsi ai principi della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia dell’ONU e alla Conferenza mondiale di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale ai fini commerciali. Intento certamente lodevole del legislatore, tuttavia l’opera prodotta presenta dal punto di vista tecnico e stilistico aspetti raccapriccianti, e si nota una totale trasandatezza e approssimazione del legislatore.

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