Consistono nell’indiscrezione o nella divulgazione sopradescritte commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, oppure da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (art. 615 ter). Entrambe queste figure sono considerate non circostanziale, ma autonome, in quanto simmetriche alla fattispecie autonoma dell’art. 615:

  • il soggetto attivo è il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio o l’investigatore privato, anche abusivo (reato proprio). Rispetto all’art. 615, la cerchia dei soggetti attivi è estesa anche a queste ultime due figure di soggetti;
  • circa l’elemento oggettivo, l’oggetto materiale, l’oggetto giuridico, il soggetto passivo, e la perfezione, trattasi degli stessi esaminati a proposito dei delitti previsti dai co. 1 e 2 dell’art. 615, con l’ulteriore elemento specializzante dell’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio;
  • circa l’elemento soggettivo, vale quanto detto per i suddetti delitti, con l’ulteriore precisazione che in questo caso occorre anche la consapevolezza delle suddette qualifiche soggettive e dell’abuso.

 Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione da 1 a 5 anni

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