Consiste nel fatto di chiunque […] distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto (art. 600 ter co. 3). A prescindere dal fatto che notizie e informazioni sono termini praticamente sinonimi e che la distribuzione non è termine del tutto appropriato rispetto alle notizie e informazioni (da sostituirsi con divulgazione o pubblicizzazione), la presente fattispecie, creatrice di molteplici dubbi:

  • non specifica chi siano i destinatari delle notizie e informazioni;
  • non specifica il fine cui tende l’adescamento;
  • non lascia intendere quale sia la differenza tra la distribuzione-divulgazione finalizzata allo sfruttamento sessuale e la sopracitata pubblicizzazione.

Per cercare di mettere ordine in materia e riversare anche alla presente fattispecie un suo spazio, occorre interpretarla secondo la sua ratio differenziatrice: mentre le ipotesi della distribuzione, diffusione, divulgazione e pubblicizzazione del materiale pornografico hanno come scopo di incriminare le attività volte all’incremento ed al soddisfacimento della domanda, la presente fattispecie ha come residuale scopo l’arretramento della repressione alle fasi prodromiche delle attività (es. ricerca del materiale umano minorile).

 Con riferimento a tale art. 600 ter co. 3, possiamo mettere in luce i seguenti caratteri:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore degli anni diciotto, di sesso maschile o femminile;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste alternativamente:
    • nella distribuzione o divulgazione di informazioni finalizzate all’adescamento di minori, da intendersi nel senso:
      • che le notizie o informazioni debbono avere come destinatari gli stessi minori, dal momento che non si riesce a comprendere quali potrebbero essere le notizie e informazioni rivolte a terzi in base alle quali questi possano poi porre in essere allettamenti adescatori verso minori;
      • che le notizie o informazioni debbono avere un intrinseco contenuto idoneo ad adescare (es. allettamenti maliziosi);
      • che la finalità adescatrice deve essere specificatamente diretta al coinvolgimento dei minori nella realizzazione delle esibizioni pornografiche o nella produzione del materiale pornografico (art. 600 ter co. 1) o nell’attività prostituzionale (art. 600 bis);
      • nella distribuzione o divulgazione di informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori, da intendersi nel senso:
        • che le notizie e informazioni hanno in questo caso come destinatari soggetti terzi, per il duplice motivo che i minori sono sanzionati dalla precedente ipotesi e che sarebbe un’ingiustificabile discriminazione il non punire anche il presente fatto non meno grave;
        • che le notizie e informazioni debbono consistere in richieste, inviti, offerte di compensi, rivolti a tali soggetti perché procurino materiale umano minorile;
        • che esse debbano essere finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori, ossia alla strumentalizzazione degli stessi nella pornografia o nella prostituzione.

Dato che l’art. 600 ter è norma a più fattispecie e non disposizione a più norme, qualora si realizzino entrambe le suddette condotte si ha un unico reato;

  • circa l’elemento soggettivo, il reato è a dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di distribuire o diffondere le notizie o informazioni sopraindicate al fine di adescare direttamente minori o di ottenerne la disponibilità ad opera di altri per utilizzarli in prestazioni (pornografiche o prostituzionali);
  • l’oggetto giuridico è costituito dai beni indicati a pag. 63;
  • circa la perfezione e il tentativo, mutatis mutandis, vale quanto detto per il reato di distribuzione divulgazione.

 Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 2.582 a 51.645.

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