L’uccisione o il danneggiamento di animali altrui consiste nel fatto di chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e viene punito salvo che il fatto costituisca più grave delitto (art. 638):

  • circa l’elemento oggettivo, pur prevedendo l’uccidere, il rendere inservibile o il deteriorare l’animale, non prevede l’ipotesi della dispersione , la quale, pertanto, è riconducibile sotto la fattispecie del danneggiamento comune.

Circa il presupposto negativo dell’assenza di necessità, occorre sottolineare che esso rappresenta la ratio della previsione autonoma del danneggiamento di animali, stante tra l’altro l’identità di pena col danneggiamento comune;

  • circa l’elemento soggettivo, anche tale reato è a dolo generico, consistente nella volontà di danneggiare l’animale, con la consapevolezza dell’altrui appartenenza, del suo valore economico o affettivo e, comunque, dell’interesse del soggetto a possederlo.

Tale requisito, tuttavia, non equivale alla scriminante dello stato di necessità, perché altrimenti sarebbe superfluo (interpretatio abrogans), ma si estende anche a situazioni che giustifichino il fatto (es. uccisione pietosa di un animale sofferente);

  • l’oggetto materiale deve essere costituito da animali appartenenti ad altri, abbiano essi un valore economico o anche soltanto affettivo.

Proprio rispetto al danneggiamento di animali, aventi non di rado un valore soltanto affettivo, si rivela di particolare importanza l’inclusione nel concetto di bene patrimoniale anche delle res aventi esclusivamente un siffatto valore.

Una particolare causa di non punibilità è prevista dall’art. 638 co. 3, per il quale non è punibile chi commette il fatto sopra volatili (animali dotati di ali) sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno . Il reato è invece aggravato (co. 2):

  • se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (art. 638 co. 2). La peculiarità della deminutio patrimonii, costituente la ratiodell’aggravante:
    • per quanto attiene agli animali bovini o equini, è data dalla qualità dei medesimi e dalla conseguente importanza da essi assunta;
    • per quanto attiene all’altro bestiame, invece, è data non dalla qualità o quantità dei capi come tali, ma dal superiore valore e funzionalità dell’aggregato;
    • se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di sicurezza.

Il danneggiamento di animali si differenzia dai maltrattamenti di animali, poiché, mentre quello tutela i sopraindicati diritti patrimoniali sugli animali, questo tutela il sentimento di pietà verso gli animali (cosiddetti diritti alla non sofferenza), i quali possono essere indifferentemente altrui o propri.

Stante la clausola di riserva salvo che il fatto costituisca più grave reato , l’art. 638 non trova applicazione quando ricorrono i più gravi reati degli artt. 544 bis (uccisione di animali) e 544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali).

Trattamento sanzionatorio: il reato in esame è punito:

  • a querela, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a € 309 e, con l’attribuzione alla competenza del giudice di pace, con la multa da € 258 a 2582 o con la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi;
  • di ufficio, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni nell’ipotesi aggravata prevista dall’art. 638 co. 2 e con la suddetta pena aumentata da 1/3 a 1/2 nell’ipotesi aggravata dal fatto commesso da persona sottoposta a misura di sicurezza.
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