La parte speciale è composta da norme incriminatici, ossia quelle norme che designano la materia del comando o del divieto, quelle che dicono cosa fare o meno, in esse si esplicita la volontà politica criminale del legislatore(reati omissivi e commissivi, di evento, e di mera condotta); varie morfologie, già nella parte generale.

La struttura della norma penale non si differenzia dalle altre norme giuridiche:

aspetto precettivo, un precetto che ha la forma del divieto se il reato è commissivo oppure avere forma del comando, ossia l’ordinamento vuole un determinato comportamento(dichiarazione redditi, omissione di soccorso);

aspetto sanzionatorio

A chi si dirige la norma penale? Ai destinatari che devono osservarla o hai giudici che devono applicarla? La norma è senz’altro anche parametro di giudizio, perché si deve valutare il comportamento concretamente tenuto con la fattispecie generale ed astratta con il procedimenti di sussunzione; ma sicuramente non è l’unico destinatario e la norma penale si dirige un prima istanza alla platea di coloro che devono osservarla e per quello deve avere dei caratteri di determinatezza e di precisione, perché un comando indeterminato si presenterebbe come indecifrabile e quindi non osservabile totalmente.

La parte speciale è ricca, pur avendo perso centralità, di queste norme, ma ci sono norme anche di altro tipo:

Norme definitorie: dettano per certi reati o per la totalità certe caratteristiche. Ad esempio 357-359 troviamo due definizioni molto importanti: pubblico ufficiale(o agente pubblico che appartiene alle funzioni sovrane dello stato), incaricato di pubblico servizio(stampo pubblicistico ma non sono veri poteri) , esercente di un servizio di pubblica necessità(meno importante).

Certi reati contro il patrimonio possono avere ad oggetto solo cose mobili, che va bene per la società rurale dello Zanardelli; poi nel Rocco si è posti il problema se cosa mobile potessero essere anche le energie ed ecco che dal punto di vista definitorio nasce il 6242 che equipara le due.

Non sono solo criteri di estetica legislativa, ma ha una efficacia normativa, poiché certe norme contro la personalità dello stato si indirizzano esclusivamente o quasi al cittadino e poi si equipara al cittadino colui che per qualsiasi ragione ha perso la cittadinanza; senza questa previsione non si potrebbero applicare queste norme a coloro che non siano più cittadini. ( e farlo per via analogia sarebbe stata in malam partem e quindi vietata da art. 14 disp. prel, art. 1 creditore procedente, art. 25 cost.).

Ancora osserviamo che in certe norme abbiamo la punibilità se il fatto è avvenuto pubblicamente, e i luoghi che integrano questa nozione sono molteplici ex 266, il quale però nella sua rubrica non ci avverte di questa norma definitoria che si trova alla fine dell’articolo(IMPORTANTE).

Ancora la nozione di non punibilità di taluni soggetti per reati contro il patrimonio, come il figlio che ruba 50€ alla madre; dal punto di vista la struttura è sicuramente punibile come condotta, ma casi così frequenti non sono puniti per l’intervento di una causa di non punibilità che è data dal 649: i reati contro il patrimonio mediante frode, e il 624 è tale, non sono punibili se intervengono fra prossimi congiunti. La nozione di prossimo congiunto ai fini penali si deve vedere il 307, che da una nozione unitaria e valida per tutto il sistema.

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