Consiste nel fatto del pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni (art. 606):

  • il soggetto attivo è il pubblico ufficiale (reato proprio), sia esso competente agli arresti, sia esso privo di tale competenza;
  • il soggetto passivo è il titolare della libertà personale e, quindi, qualunque persona come tale, senza distinzioni (es. infanti, paralitici);
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste:
    • nel procedere all’arresto, dovendosi intendere per arresto la privazione della libertà:
      • diretta a porre l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria;
      • comprendente non solo l’arresto in senso tecnico, ma ogni misura privativa della libertà personale per uno scopo di diritto processuale penale;
      • reale ed effettiva: la sola minaccia di effettuare l’arresto, ad esempio, non integra gli estremi del reato;
  • nell’abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni di pubblico ufficiale, dovendo qui l’abuso essere inteso in senso comprensivo:
    • dell’incompetenza assoluta a operare l’arresto (cosiddetta usurpazione dei poteri);
    • dell’incompetenza relativa, che si ha allorché l’arresto è operato fuori dai casi previsti dalla legge (cosiddetto eccesso di potere);
    • circa l’elemento soggettivo, trattasi di dolo generico, richiedendo l’art. 606 la coscienza e volontà di operare a privazione della libertà personale e la consapevolezza di abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni di pubblico ufficiale (cosiddetto reato ad illiceità speciale);
    • circa l’oggetto giuridico, l’offesa, la perfezione e il tentativo vale, mutatis mutandis, quanto detto per il sequestro di persona.

Trattamento sanzionatorio: l’arresto illegale è punito di ufficio con la reclusione fino a 3 anni

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