Dal punto di vista pubblicistico va evidenziato anzitutto il carattere rigido della Costituzione, che differisce dallo Statuto Albertino, dal carattere, invece, flessibile. In secondo luogo, vanno esaminati gli articoli della Costituzione che riguardano il fattore religioso.

L’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

L’art. 3 Cost. si riferisce a “tutti i cittadini”, per cui sancisce il principio fondamentale secondo cui la religione non può essere motivo di discriminazione tra i cittadini.

L’art. 4 stabilisce il dovere per ogni cittadino di svolgere un’attività che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società e il fattore religioso concorre sicuramente al progresso spirituale.

L’art. 52 definisce “sacro” il dovere del cittadino di difenderela Patria.

L’art. 7, infine, presenta delle problematiche più complesse. Esso stabilisce, al comma 1, lo Stato ela Chiesasono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine e, al comma 2, che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ne consegue che le modifiche unilaterali richiedono il procedimento di revisione costituzionale e ciò conferisce un carattere di specialità ai Patti stessi, nel senso che le disposizioni in essi contenute non solo assumevano un carattere costituzionale, ma in quanto speciali prevalevano sulle stesse norme costituzionali. Questa interpretazione molto forzata si basava sulla teoria dell’ordinamento giuridico di Kelsen, secondo cui il diritto internazionale prevale su quello interno. Ma riconoscere la prevalenza delle disposizioni pattizie su quelle costituzionali non è pensabile, e pertanto si affermò una tesi diversa, secondo cui l’art.7 hacostituzionalizzato il principio pattizio, e non le singole norme dei Patti lateranensi..

L’art. 8 Cost. fa riferimento alle confessioni acattoliche stabilendo che “Tutte le confessioni diverse dalla cattolica sono egualmente libere davanti alla legge”.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

L’art. 19 tutela la libertà religiosa, un diritto soggettivo pubblico, che in quanto tale va tutelato dallo Stato, sancendo che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Quanto all’art. 20 Cost., la norma mira ad impedire in materia di enti, associazioni o istituzioni, sia una legislazione anti-ecclesiastica che favoritiva, applicando all’istituto del riconoscimento e al regime di tali enti la disciplina di diritto comune.

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