L’art. 19 Cost. garantisce “tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l’apertura di templi ed oratori”, e che quindi l’apertura di un tempio da parte di un gruppo religioso rappresenta un mezzo indispensabile “per una autonoma professionale della fede religiosa”, questa esigenza di libertà si traduce facilmente in criterio confermativo dell’azione pubblica.

Gli edifici di culto possono essere perciò considerati opere pubbliche; e siccome la loro costruzione si pone nel quadro del compito specifico della Pubblica Amministrazione di “assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi”, il loro approntamento rientra fra le opere urbanistiche. Pertanto la legge 22 ottobre 1971 n. 865 annovera le “chiese ed altri edifici per servizi religiosi” fra le opere di urbanizzazione secondaria.

Precisamente, i comuni, nella formazione dei c.d. piani di zona, devono indicare, “gli spazi riservati … ad edifici pubblici e di culto”.

Stante l’obbligo di legge di determinare questi spazi riservati secondo standard minimali di volumetria, l’obbligo imposto all’ “autorità civile” di tener “contro delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti” dalle autorità delle rispettive confessioni, “per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto”.

Una volta identificati gli spazi da destinare alle “attrezzature religiose”, il comune oppure i soggetti direttamente interessati, promuovono il procedimento di espropriazione per pubblica utilità.

Se il procedimento lo promuove il comune, questo acquisisce l’area nel suo patrimonio indisponibile e poi la trasferisce, a titolo di proprietà oppure di semplice superficie, agli enti interessati alla costruzione delle “attrezzature religiose”.

Se invece il procedimento di espropriazione lo promuove direttamente il soggetto interessato alla costruzione dell’edificio di culto e di opere annesse, è questo soggetto che deve pagare a favore dei proprietari espropriati l’indennità di espropriazione, dopo di che acquisisce l’area come sua proprietà.

Anche a questo riguardo lo Stato si assume “impegni finanziari”, consistenti in “contributi regionali e comunali”.

Questi contributi sono erogabili sulla base di entrate ottenute attraverso due strumenti finanziari complementari:

a) il primo strumento finanziario è basato sui proventi derivanti dalla tassa di concessione comunale a carico di qualunque cittadino che intensa costruire o ricostruire e delle sanzioni pecuniarie per eventuali costruzioni abusive. In tal caso, i denari incassati “sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”;

b) il secondo strumento finanziario, da attivarsi evidentemente e soprattutto in caso di mancanza di fondi derivanti dall’applicazione della legge n. 10 del 1977, è costituito dai finanziamenti agevolati di cui il comune può fruire assumendo mutui con la Cassa depositi e prestiti proprio per la realizzazione di opere “destinate ad attività religiose”.

A integrazione di queste due fonti di finanziamento, e solo per quel che riguarda la Chiesa cattolica, ulteriore fonte di finanziamento è costituita da una parte delle somme introitate dalla CEI attraverso il gettito dell’8 per mille dell’IRPEF destinato, su indicazione dei contribuenti, a scopi religiosi.

Impegni particolari di cura e manutenzione gravano sull’amministrazione pubblica in relazione agli edifici di culto di proprietà statale.

Proprio per provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela ed alla valorizzazione di tali edifici è stata creata un’apposita struttura amministrativa, il Fondo edifici di culto, dotato di personalità giuridica, che quindi è diventato proprietario di questo patrimonio, certo di valore urbanistico e monumentale inestimabile, ma non redditizio e per la cui cura e manutenzione sono necessari rilevanti interventi finanziari.

Il Fondo edifici di culto provvede a questa cura e manutenzione con i proventi derivanti dalla gestione di un patrimonio assegnatogli.

 

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