E’ di comune esperienza come per sua stessa natura, il fenomeno religioso non sia sempre concretamente apprezzabile sul piano del diritto, in quanto si esplica in fatti ed atti che sono giuridicamente irrilevanti. Ma esistono delle manifestazioni che assumono un rilievo sul piano del diritto.

Si pensi per esempio all’atto di scelta del matrimonio celebrato davanti al ministro di culto di cui agli art. 82 e83, inluogo del matrimonio civile; sotto questo profilo dunque, il fenomeno religioso può entrare in rilievo a livello individuale così come a livello collettivo.

Si può osservare al riguardo come quella sociale costituisca una dimensione tipica del fenomeno religioso, sia per la tendenza di quasi tutte le religioni di incarnarsi in gruppi umani stabili e organizzati, sia per la struttura stessa del bisogno religioso.

Perciò, trattandosi del fenomeno religioso, si fa solitamente riferimento alla sua dimensione sociale e, quindi istituzionale (le chiese, le comunità religiose); si fa riferimento alla realtà dell’ordinamento giuridico (ad es. l’ordinamento canonico) prodotto da una fede religiosa.

Questa preminenza, dal punto di vista giuridico, della dimensione sociale del fenomeno religioso, fa sovente correre il rischio di trascurare la valenza che esso ha, sempre nel diritto, nella dimensione individuale.

Si pensi per esempio all’ateismo o all’accentuarsi dei fenomeni di obiezioni di coscienza, vale a dire il diritto di sottrarsi ad obblighi di legge accampando le proprie convinzioni etiche.

Di siffatta realtà sociale articolata e complessa, il Costituente italiano ha mostrato di nutrire una peculiare considerazione.

La Costituzionecontiene, infatti, diverse norme che riguardano esplicitamente il fenomeno religioso: il divieto di discriminazione tra cittadini per motivi religiosi (art. 3), la libertà religiosa individuale e collettiva (art. 8.1 e art. 19), il divieto di discriminazione per istituzioni ed associazioni aventi carattere ecclesiastico (art. 20), a queste si sono anche aggiunte norme attinenti a rapporti etico-sociali in settori come la famiglia, l’assistenza o l’istruzione.

Parte delle norme riguardanti il fenomeno religioso, sono contenute in quel manipolo di disposizioni con cui si aprela Cartacostituzionale, rubricate sotto il titolo di “Principi fondamentali”, posti come premessa alle due parti in cui il testo si articola (Diritti e doveri dei cittadini; Ordinamento della Repubblica).

Si deve osservare che trattasi di norme aventi una priorità logica sulle altre norme costituzionali, con la conseguenza che i principi da esse desumibili costituiscono anche la direttiva di valore cui occorre attenersi nella interpretazione ed attuazione delle norme.

Di qui si deduce che le disposizioni costituzionali relative al fenomeno religioso non solo hanno la forza, in base al principio di gerarchia delle fonti, di prevalere sulla legge ordinaria, ma vengono anche ad integrare una serie di principi che fungono da presupposto a tutta la normativa attinente al fenomeno religioso e da criterio di interpretazione della stessa.

Considerato dunque il rilievo che i principi fondamentali della Costituzione in materia religiosa assumono, sembra che possa parlarsi di un favor religionis. Si tratta di una espressione con la quale non si vuole cero dire che l’ordinamento manifesta un disfavore per la non credenza, ma si intende fare riferimento al fatto che il Costituente ha voluto riservare una peculiare attenzione al fatto religioso, sia esso considerato sotto il profilo individuale che sotto quello collettivo, sia esso visto nella sua dimensione positiva che in quella negativa, ritenendolo meritevole di tutela.

Giova osservare che nella Costituzione la persona umana non entra in evidenza solo per rapporto alla rete delle relazioni sociali, ma anche viene ad essere conosciuta nel momento segreto della sua coscienza interiore.

E’ interessante notare come i principi costituzionali in materia religiosa possano ricondursi a quei principi più generali che sono perciò detti “principi generalissimi” della Costituzione italiana ( e cioè il principio democratico, quello personalista, quello pluralista, quello lavorista)

In particolare essi appaiono sviluppi del principio personalista, per il quale lo Stato è per la persona e non viceversa, e del principio pluralista, per il quale la persona non è concepita come singolo ma come centro di una molteplicità di rapporti.

In particolare al principio personalista vanno ricondotti quei principi e quelle norme costituzionali che affermando la libertà ed uguaglianza in materia religiosa, comportano non solo la difesa da interferenze dei pubblici poteri nella sfera dell’individuo, ma anche il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli impedienti il pieno sviluppo della persona umana nella dimensione considerata (uguaglianza formale e sostanziale).

Quanto poi al principio pluralista, le confessioni religiose rappresentano una tra le formazioni sociali “tipicizzate” dalla Costituzione, ossia formazioni sociali che il Costituente ha fatto oggetto di una disciplina specifica.

Partendo dai presupposti originari e propri della sovranità, lo Stato moderno non ammette che il fattore religioso sia svincolato dalla sua potestà. Nella misura in cui esce dall’interiorità individuale e diviene fenomeno sociale, la religione è soggetta al potere statuale.

Di fronte al fatto religioso la nostra Costituzione si atteggia partendo da un nuovo concetto di sovranità. Dalla Carta costituzionale, infatti, si coglie l’affermazione di un concetto di sovranità non più caratterizzato dall’antica idea di dominio, ma segnata dalla funzionalità alla signoria dell’uomo e , quindi, alla libertà di questo.

In particolare se da un punto di vista strutturale si ammette l’esistenza di altre sovranità che insistono sullo stesso popolo, dal punto di vista funzionale la sovranità viene riguardata sotto i profili più strettamente procedimentali di un potere organizzatore delle libertà degli individui.

Di qui la conseguenza che, in ragione di tale estraneità, l’ordinamento statale può determinarsi nei suoi confronti in maniera differenziata:

1) può ignorarlo completamente

2) può riconoscerne la giuridica rilevanza rimettendone la disciplina a norme di origine confessionale (rinvio o presupposizione)

3) o a norme definite bilateralmente (concordato con la chiesa cattolica)

4) o a norme unilaterali statali

Scendendo a maggior dettaglio si può osservare che il fatto religioso entra in rilievo nella Costituzione per più profili.

Innanzitutto sotto quello dei soggetti religiosi: le persone fisiche, in quanto facciano professione di una fede religiosa, di ateismo, ecc..; gli enti aventi carattere ecclesiastico; le confessioni religiose.

In secondo luogo sotto il profilo oggettivo delle materie che hanno una valenza allo stesso tempo religiosa e civile.

Si deve infine menzionare il fatto che lo Stato-apparato può essere indotto alla costituzione di uffici con competenze specifiche in materia ecclesiastica.

Occorre peraltro ricordare che i compiti in funzione dei quali si svolge l’azione amministrativa, corrispondono ai concreti obiettivi assegnati alla pubblica amministrazione in attuazione della Costituzione e delle scelte politiche operate di volta in volta dal legislatore, per cui è evidente che le scelte effettuate dal Costituente in materia ecclesiastica riflettano sulla configurazione degli apparati amministrativi.

Un problema che si può porre attiene alla incidenza che viene ad avere sulla “Costituzione vivente” quel processo di secolarizzazione in genere che sembra caratterizzare il nostro tempo.

La secolarizzazione produce l’abbandono di comportamenti di tipo sacro, la crisi delle religioni istituzionali, ma provoca anche un fenomeno di riaggregazione sociale in maniera nuova.

Il pericolo è che la dinamica sociale non si svolga più all’interno della Costituzione, ma venga a collocarsi al di fuori del quadro costituzionale, con gli intuibili effetti sul piano della disgregazione sociale.

L’incidenza di questo fenomeno ha luogo in tutti gli ambiti ma risulta particolarmente evidente sul terreno della manifestazione delle dimensione religiosa e di coscienza.

Il sintomo più emblematico è dato dal fenomeno dell’obiezione di coscienza, un fenomeno in progressiva crescita.

Ora nessun dubbio che l’obiezione di coscienza risponda allo spirito della nostra Costituzione, in particolare al principio personalistico e a quello pluralistico, e che trovi legittimazione nell’art. 19 della stessa.

Si deve però considerare la necessità di bilanciamento che deve sussistere tra la libertà individuale e quei doveri di solidarietà sociale che la stessa Costituzione definisce come “inderogabili” (art. 2).

Soprattutto si deve segnalare il dilatarsi del fenomeno dell’obiezione di coscienza potrebbe segnare il distacco da una serie di valori racchiusi nella Carta costituzionale.

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