Il diritto al lavoro è il tipico diritto sociale, il diritto finalizzato a ri­durre la subordinazione socioeconomica degli individui più deboli fino alle situazioni di povertà e di disagio sociale. Insieme al diritto al lavoro, assume particolare importan­za, come diritto sociale, l’eguaglianza sostanziale, che si aggiunge all’egua­glianza giuridica.

Eguaglianza giuridica. È riconosciuta dall’art. 3 cost. come eguaglianza di tutti i cittadini di­nanzi alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L’egua­glianza giuridica viene, intesa come eguaglianza non astratta, ma concreta, nel senso che situazioni socioeconomiche diverse richiedono interventi le­gislativi differenziati per finalità previste dalla costituzione; si pensi al trattamento di favore nell’assunzione al lavoro riservato ai lavoratori disa­bili, ai quali l’art. 38 co. 3 cost. riconosce il diritto all’educazione ed all’av­viamento professionale, che giustifica norme preferenziali rispetto a quel­le riferite ad ogni altro lavoratore.

Eguaglianza sostanziale. L’eguaglianza sostanziale, riconosciuta dal comma secondo dello stesso art. 3 cost., si attua con la rimozione, a carico della repubblica, degli ostacoli, di ordine economico e sociale, che si op­pongono al pieno sviluppo della persona umana ed all’effettiva partecipa­zione dei lavoratori alle organizzazioni economiche, politiche e sociali del paese.

Eliminazione degli ostacoli per lo sviluppo della personalità e per la partecipazione dei lavoratori. Favorire l’occupazione è il modo più diretto ed efficace per l’eliminazione di tali ostacoli. Se l’occupazione non è possibile subentrano gli istituti di previdenza ed assistenza sociale che garantiscono, secondo le disposizioni dell’art.38 cost., un reddito sostitutivo di quello di lavoro. Il reddito di lavoro, come quello sostitutivo, devono garantire all’individuo in genere, il godimento effettivo delle libertà fon­damentali.

La partecipazione dei lavoratori alle organizzazioni economiche, sociali e politiche del paese deve essere garantita con una serie d’interventi predisposti dallo stato o dalle stesse organizzazioni; si pensi alla democrazia all’interno dei partiti e dei sinda­cati che si desume dagli artt. 39 e 49 cost. Importante per la partecipazio­ne è l’istruzione, cui provvedono lo stato e le scuole private (art. 33 e 34 Cost.) che consente all’individuo quella maturazione necessaria per una valutazione critica ai fini delle scelte nel momento delle elezioni politiche o amministrative o di altro genere.

La partecipazione economica è contemplata dall’art. 46 cost., in base al quale la legge deve regolare il diritto di collaborazione dei lavoratori al­la gestione delle imprese nel contemperamento dell’interesse dell’impresa con le esigenze di elevazione del lavoro umano. .

I diritti fondamentali dei lavoratori. Assume rilevanza anche l’art. 2 cost., che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia come componente delle comunità dove si forma la per­sonalità degli individui. In base a tale norma le libertà fondamentali dei lavoratori assumono rilevanza non soltanto nei confronti dello Stato ma anche, come diritti interprivati, nei confronti dei datori di lavoro.

Inoltre i diritti civili, che rientrano nel riconoscimento della norma in esame, assumono importanza anche per i lavoratori.

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