La legislazione prevenzionistica contravvenzionale. La tutela penale consiste nella previsione di sanzioni contravvenzionali, quali l’arresto e l’ammenda, non oblabile in via amministra­tiva, ma soltanto davanti al giudice in fase istruttoria o dibattimentale; es­sa è garantita da una serie di decreti legislativi del 1956 e da una serie di altri decreti legislativi emanati in base a diretti­ ve comunitarie; il più importante, per il suo carattere generale, è il d.lgs 626/1994, che pone doveri non soltanto al datore, ma anche ai costruttori, venditori e noleggiatori di macchine per le quali siano previsti dispositivi di sicurezza, ai dirigenti ed ai preposti dell’imprenditore ed agli stessi la­voratori. La violazione da parte di questi ultimi comporta non soltanto una corresponsabilità per l’infortunio che abbia colpito gli altri lavoratori, ma anche la riduzione del risarcimento del danno che ne sia derivato allo stesso lavoratore.

I doveri a carico del datore sono anzitutto di carattere generale, come la predisposizione di una mappa del rischio, l’instaurazione delle misure prevenzionistiche relative ai luoghi di lavoro ed ai macchinari e dei dispositivi individuali, come abiti da lavoro, mascherine, cuffie, ecc.. In aggiunta, vi sono poi i doveri particolari per le ipotesi dell’esposizione dei lavoratori al pericolo di fattori biologici e cancerogeni; la filosofia della legge è quella di ridurre, per quanto possibile, la situazione di pericolosità o nocività. Nei limiti in cui l’esposizione dei lavoratori non possa essere eliminata, il datore deve predisporre gli strumenti per prevenire i danni, come l’uso di mascherine, di cuffie, ecc.. Altro dovere particolare è quello che riguarda l’uso del computer, che può provocare danni alla postura, alla vista e alla psiche; tra le altre misure, è prevista quella del divieto d’impiegare i lavo­ratori per una durata continuativa superiore alle quattro ore.

I doveri del datore possono essere delegati, purché con le garanzie dell’effettività e dell’ade­guatezza richiesti, ai dirigenti e preposti. Per quanto riguarda gli obblighi a carico del prestatore il datore, non soltanto deve fornire ai dipendenti i mezzi di protezio­ne necessari per la tutela dell’integrità fisica, ma anche imporne l’uso con applicazione di sanzioni disciplinari in caso di rifiuto; la violazione da parte del prestatore degli obblighi a lui imposti potrebbe comportare una riduzione del risarcimento del danno.

 

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