L’interesse collettivo che assuma rilevanza nell’azione nell’organizzazione sindacale è l’interesse riferibile a al gruppo di lavoratori e non anche quello riferibile al gruppo dei datori di lavoro.
L’ordinamento corporativo, il sindacato dei prestatori di lavoro e quello dei datori di lavoro erano stati collocati sullo stesso piano a perché entrambi è affidato il monopolio del potere contrattuale collettivo e perché i sindacati corporativi erano portatori più dell’interesse pubblico alla produzione nazionale che di quello proprio delle rispettive categorie rappresentate.
Attualmente, l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e quella dei lavoratori sono poste sullo stesso piano soltanto a determinati e limitati effetti. Un’equivalenza esiste per quanto concerne la garanzia di libertà che la costituzione riconosce per tutti sindacati, senza alcuna distinzione. Se si ha riguardo all’interesse del quale con l’organizzazione sono portatrice d’espressione, ma non titolari, ogni possibilità di completa equiparazione viene meno.
Per i datori di lavoro assume rilievo determinante e costante interesse può essere che sinteticamente descritto come interesse al profitto e che corrisponde all’esercizio di quella libertà di sedile economica privata riconosciuta dall’art. 41 Cost. Questo interesse può essere qualificato come interesse di gruppo solo soltanto sul piano sociologico e in quanto comune a tutti gli appartenenti al gruppo.
Per i lavoratori, invece, l’interesse che assume rilevanza sul piano giuridico e la cui tutela affidata all’organizzazione sindacale, riguarda sia le condizioni stesse in cui la persona umana chiamata a svolgere attività di lavoro subordinato, sia il trattamento economico idoneo a realizzare quelle esigenze di libertà di dignità umana, garantite, con un significato sicuramente più ampio di quello letterale, dall’art. 36 Cost. e dall’art. 3, 2 comma, Cost.