Le procedure di stipulazione del contratto collettivo non sono regolate da norme di legge: la formazione del contratto resta regolata dalla disciplina generale del codice civile.
Corollario della ricostruzione privatistica del contratto collettivo e del principio di libertà sindacale è la libertà di scelta del contraente. Tale libertà risulta temperata dal principio di effettività dell’attività sindacale, per effetto del quale il contratto collettivo finisce generalmente per essere stipulato con le associazioni sindacali più rappresentative, che si impongono come controparti contrattuali.
Il Protocollo 23 luglio 1993 contiene alcune indicazioni in merito al rinnovo del contratto collettivo:
- Le parti si incontrano per avviare le trattative tre mesi prima della scadenza del contratto
- Si prevedono meccanismi di raffreddamento volti a prevenire azioni dirette durante le trattative, garantendo ai lavoratori una speciale indennità di vacanza, al prolungarsi delle trattative oltre i limiti stabiliti
- Le trattative si chiudono con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, il cui testo sintetizza le reciproche concessioni che le parti inevitabilmente si fanno durante la negoziazione. Se le trattative si prolungano ben oltre la scadenza del contratto collettivo possono essere proclamati scioperi ed il conflitto può inasprirsi.
- Prima della stipulazione del contratto collettivo, le ipotesi di accordo sono sottoposte all’approvazione dei lavoratori tramite assemblee oppure al Siamo in una fase in cui il contratto collettivo vero e proprio non è stato ancora sottoscritto, e pertanto l’eventuale approvazione dei lavoratori non può essere configurata come una ratifica in senso tecnico: essa assume quindi un valore più politico che giuridico.
- Il contratto collettivo si conclude con la sottoscrizione delle parti: le associazioni datoriali ed i sindacati, in caso di contratto nazionale, o il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali in azienda (r.s.a. o r.s.u.) in caso di contrattazione aziendale. Laddove non esistano le r.s.a. il contratto collettivo può essere stipulato con i sindacati territoriali.
- Quando i tavoli delle trattive si allargano ad un numero crescente di sigle sindacali può accadere che determinate organizzazioni, pur non avendo partecipato effettivamente alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo, lo sottoscrivano ugualmente al fine di estenderne gli effetti ai propri iscritti. Questo fenomeno si chiama sottoscrizione per adesione.