L’art.25 St. Lav. riconosce alle r.s.a. il diritto di affiggere comunicati, testi e pubblicazioni di interesse sindacale e del lavoro:

  1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre per ciascuna r.s.a., in luoghi accessibili a tutti, all’interno dell’unità produttiva, appositi spazi e bacheche destinati a questo scopo. Tra gli spazi di affissione sono oggi inclusi gli spazi telematici
  2. Il datore di lavoro non ha il potere di sindacare il contenuto di questi comunicati, e tanto meno di rimuoverli, anche nell’ipotesi in cui tali comunicati integrino gli estremi di un In tal caso, il datore di lavoro dovrà richiedere la rimozione ai responsabili della r.s.a. o rivolgersi all’autorità giudiziaria.

L’art.27 St. Lav. stabilisce che il datore di lavoro nelle unità produttive con più di duecento dipendenti debba mettere a disposizione delle r.s.a. un locale destinato all’esercizio della loro attività. Il datore di lavoro non è obbligato a mettere a disposizione un locale per ciascuna r.s.a., bensì è sufficiente un locale comune. Quando invece l’unità produttiva ha meno di 200 dipendenti, il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione delle r.s.a. un locale ogni volta che queste ne facciano richiesta per le riunioni.

Dagli anni Ottanta si è diffuso l’esercizio dei diritti di informazione e consultazione del sindacato. Sia chiaro che l’esercizio di tali diritti non attribuisce al sindacato un potere di controllo, né tantomeno un potere di veto nei confronti del datore di lavoro. Non deve essere neanche considerato una forma di partecipazione alla gestione dell’azienda, e soprattutto non elimina il ruolo antagonista del sindacato nei confronti del datore di lavoro.