Il vizio più grave è l’invalidità . Il controllo della legge da parte della corte avviene successivamente alla sua entrata in vigore, quindi se questa è illegittima può comunque produrre effetti secondo il cd. “Privilegio del legislatore” secondo cui una legge, pur viziata, si presume valida finché non venga dichiarata illegittima dalla corte.

L’invalidità può essere:

  • originaria ( quando la legge era viziata di incostituzionalità prima ancora di essere promulgata)
  • consequenziale ( quando la corte dichiara quali sono le altre disposizioni la cui illegittimità è una conseguenza delle decisioni adottate)
  • sopravvenuta ( quando muta il parametro e si determina una nuova illegittimità)
  • progressiva ( quando l’invalidità viene percepita solo gradualmente nel tempo)
  • continuativa ( quando la corte ribadisce l’illegittimità di una norma che ancora permane).

Una norma in definitiva può dirsi invalida o illegittima quando è incostituzionale, nel senso che la materia disciplinata dalla legge sia attinente col sistema di valori costituzionali. I vizi di validità della legge si dividono in

1) vizi formali → attengono al procedimento di formazione della legge e si hanno quando non sono rispettate le norme costituzionali che disciplinano tale procedimento ( ovviamente potrebbero essere violate, oltre le norme costituzionali anche le norme interposte, quindi si avrebbe una violazione indiretta della costituzione). Non sono vizi formali quelli attinenti ai cd. Presupposti della legge essendo requisiti precedenti al procedimento di formazione la cui mancanza determina una nullità-esistenza .

2) vizi sostanziali → incidono sul contenuto della legge e si riducono a pochi casi come:

a) violazione testuale della costituzione : improbabile come vizio perché si configura quando il testo di legge è interamente opposto al contenuto della norma costituzionale; l’accertamento è facile ed immediato attraverso il metodo delle “colonne parallele” à si accostano le disposizioni e se hanno identico oggetto ma contenuto opposto ( es. una pone un comando, l’altra un divieto) la legge è illegittima. In questo caso l’incostituzionalità è talmente evidente che alcuni parlano addirittura di nullità-inesistenza.

b) violazione di una norma costituzionale implicita , o norme non implicite ma riconducibili alla carta (es. deducibili al contrario, o norme consequenziali)

3) V’è poi un terzo vizio che si genera dal connubio tra vizi formali e sostanziali ed è il vizio di incompetenza della legge , quando cioè non viene rispettata la sfera di competenza legislativa assegnata dalla costituzione ad un organo o ente; caratterizzato da una parte materiale ( non è costituzionalmente consentito alla fonte considerata la disciplina di un dato oggetto) e una formale ( l’atto risulta comunque adottato nel mancato rispetto della previsione costituzionale della ripartizione delle competenze).

 

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