L’articolo 87, si limita ad attribuire al presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi; l’articolo 73, fissa il termine entro il quale la legge deve essere promulgata;

l’articolo 74 attribuisce al presidente della Repubblica il potere, da esercitarsi entro il termine previsto per la promulgazione e comunque l’alternativa a quest’ultima, di chiedere con messaggio motivato alle camere, una nuova deliberazione della legge: qualora quest’ultime la riapprovano senza modifiche, il presidente della Repubblica è obbligata a promulgare.

 La sanzione implica soggettivamente la qualificazione del capo dello Stato come organo legislativo e oggettivamente la sua partecipazione all’esercizio della funzione legislativa.

La promulgazione dove il PdR non partecipa all’esercizio della funzione legislativa, nĂ© sotto il profilo formale poichĂ© quest’ultimo è riservato in via esclusiva alle camere, nĂ© sotto quello sostanziale nel senso che soltanto alle camere spetta di determinare il contenuto della legge. 

Le funzioni della promulgazione

La promulgazione auspica contemporaneamente diverse funzioni:

  • Una funzione di attestazione dell’esistenza della legge, laddove si dĂ  conto che sussiste il requisito fondamentale di riconoscibilitĂ  della legge e cioè l’approvazione da parte dei due rami del Parlamento;
  • una funzione documentale solenne, laddove si riproduce il testo della legge che dovrĂ  essere successivamente pubblicato in tale redazione;
  • una funzione intimatoria laddove si ordina ai soggetti pubblici competenti di porre in essere successivi adempimenti necessari ed ai destinatari di prestare osservanza.

 I limiti alla doverosità della promulgazione.

La promulgazione è un atto dovuto, ma tale doverosità incontra dei limiti: 

  • relativi se sospendono temporaneamente tale carattere di doverositĂ . Il limite relativo è costituito dall’esercizio da parte del presidente della Repubblica del potere di rinvio della legge alle camere per una nuova deliberazione. Si tratta di un limite poichè l’esercizio di tale potere sospende il dovere di promulgare; si tratta di un limite relativo poichĂ© l’eventuale deliberazione delle camere rende nuovamente operante quel dovere. 
  • assoluti se lo escludono del tutto. I limiti assoluti, escludono del tutto la doverositĂ  della promulgazione, non sono espressamente previsti dalle disposizioni costituzionali, che disciplinano la promulgazione, ma sono implicitamente ricavabili dal sistema. Tale limite coincide con il divieto di promulgazione della legge, quando quest’ultima non può essere considerata tale ad esempio: non può essere qualificato come legge un atto approvato da sola Camera, articolo 70. Inoltre inesistente è quella legge che pur essendo approvata con un procedimento legislativo ordinario, disponesse di modificare la forma repubblicana, quest’ultimo non sarebbe neanche incostituzionale, in quanto la modifica non può essere apportata neanche da legge costituzionale e quindi deve essere considerata come inesistente.

Il secondo limite prevede che: in applicazione del principio generale secondo cui nessuno può essere obbligato a compiere un atto che determina in capo al soggetto agente, la responsabilitĂ  penale, il presidente della Repubblica è tenuto a non promulgare leggi che, per il loro contenuto globale parziale configurano gli estremi dell’alto tradimento e dell’attentato alla costituzione.

 Il rifiuto di promulgazione.

Qualora venga in gioco il primo limite il presidente Repubblica si trova in una situazione per così dire bloccata: non può e non deve promulgare perchĂ© non c’è una legge da promulgare. in questo caso l’unico strumento formale a disposizione del presidente della Repubblica per informare le camere della sua impossibilitĂ  di promulgare, è il ricorso del messaggio presidenziale così come previsto dall’articolo 87.

 Invece per quanto riguarda il secondo limite, in questa ipotesi il presidente del Repubblica non può semplicemente rifiutarsi di promulgare ma deve rinviare alle camere chiarendo nel messaggio di rinvio perchĂ© a suo giudizio, il contenuto della legge, in tutto o in parte, configura il reato di alto tradimento e di attentato alla costituzione. Salvo poi ove le camere riapprovino legge nel testo originario a non promulgare la legge, valendosi eventualmente anche in questo caso di un messaggio ai sensi dell’articolo 87.

 Il rifiuto di promulgazione si risolve semplicemente in un comportamento omissivo. 

Termine di promulgazione e dichiarazione di urgenza della legge

L’articolo 73 dispone che le leggi sono promulgata dal presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, tuttavia il comma 2 aggiunge che, se le camere, ciascuna maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nei termini da essa stabilita. Il termine di promulgazione è pertanto variabile alla duplice condizione che ciascuna Camera deliberi a maggioranza assoluta l’ urgenza della legge e che nel testo di quest’ultima venga inserita la disposizione, che in concreto fissa un termine diverso da quello che in generale è stabilito all’articolo 73.

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