Occorre sottolineare alcuni punti fondamentali intorno ai quali è ruotata la giurisprudenza costituzionale in ambito regionale:

  • definizione delle materie: la Corte adotta un criterio elastico, superando la pietrificazione dell’art. 117 inerente a materie che, avendo subito un’evoluzione, esigono una lettura storicamente aggiornata. In particolare si pone il problema delle materie miste (o trasversali), ossia dell’accorpamento sotto una medesima disciplina di interessi diversi, in parte riferibili allo Stato e in parte alla Regione. In tali ambiti la Corte, più che separare gli ambiti dei subsettori affidati rispettivamente a Stato e Regioni, ha sponsorizzato un sistema di intervento congiunto, secondo una linea di distinzione riferita non tanto all’oggetto, ma al diverso livello di astrattezza della misura adottata, lasciando allo Stato gli indirizzi di carattere generale e alle Regioni la specificazione degli interventi e la gestione della spesa;
  • rapporto tra fonti statali e regionali: nella formulazione della propria disciplina lo Stato tende a passare dal principio al dettaglio, soprattutto se tale passaggio è giustificabile alla luce di un interesse nazionale o dell’adempimento di obblighi comunitari. La Corte, mentre in alcuni casi ha abbattuto tali sconfinamenti, in altri ha mantenuto la norma di dettaglio, ma il criterio prevalente è stato quello di assegnare valore imperativo alla norma di principio e valore dispositivo o suppletivo alla norma di dettaglio. In tal modo si preserva la norma di dettaglio, che vive fin quando la Regione non intervenga con propria disciplina, evitando vuoti normativi.

Al tema delle fonti attiene anche quello dell’indirizzo e coordinamento. Su questo terreno si è venuta a creare un’anomalia con un sistema a tre fonti, in cui l’atto di indirizzo e coordinamento si presenta come attuativo della legge statale e come condizionante la legge regionale. Tale ambiguità deve essere corretta, o mediante il ritorno al ruolo classico dell’indirizzo e coordinamento come funzione destinata a orientare unicamente l’attività amministrativa o mediante la distinzione tra atto di indirizzo e atto regolamentare;

  • autonomia finanziaria regionale: mentre da un lato si amplia l’autonomia di spesa, dall’altro si riduce l’autonomia di entrata. La Corte è intervenuta in molte occasioni a valorizzare il valore dell’autonomia finanziaria regionale, in alcuni casi caducando i vincoli operativi imposti alle Regioni e in altri censurando norme statali impositive alle Regioni di finanziamenti con fondi propri di attività di interesse statale.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento