Occorre tener presente due proposte di miglioramento del rapporto tra giustizia costituzionale e sfera parlamentare:

  • gli strumenti di decisione concessi all’organo di giustizia costituzionale sono individuati nella Costituzione e nelle leggi attuative. Gli effetti caducatori connessi all’annullamento delle leggi incostituzionali, tuttavia, operano automaticamente (art. 136), essendo sottratti a qualsiasi possibilità di manipolazione da parte del giudice. Questo comporta una certa incontrollabilitàdegli effetti delle singole pronunce, soprattutto di quelle prevedenti oneri finanziari. Tale rigidità, oltre a imporre alla Corte di trovare nuovi strumenti che consentano di adeguare il giudizio alla varietà delle situazioni concrete, ha anche indotto a dubitare della loro compatibilità con la cornice costituzionale. Suggerimenti al riguardo vengono:
    • dall’esperienza tedesca: le decisioni di mera incostituzionalità portano alla disapplicazione della legge nel processo a quo, ma non anche alla sua caducazione immediata, dal momento che consentono al legislatore di intervenire;
    • dall’esperienza austriaca: si apre alla possibilità per Corte di stabilire un termine differenziato per gli effetti delle pronunce di annullamento, in modo da graduare nel tempo la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale;
    • con riferimento alle procedure successive alla decisione, nei regolamenti parlamentari del 1971 si stabilì una particolare sistema di raccordo tra giurisprudenza costituzionale e azione parlamentare (art. 108 Camera e art. 139 Senato): le sentenze della Corte sono inviate dai Presidenti delle Camere alle Commissioni competentiper materia, le quali, qualora ritengano che le norme illegittime debbano essere sostituite da nuove disposizioni, esprimono il loro avviso in un documento finale, per stimolare l’avvio della nuova disciplina. Tale procedura, pur adattandosi alle sentenze di incostituzionalità, non raccorda l’ordinamento mediante una legislazione consequenziale. Essa, peraltro, risulta ben poco funzionante, soprattutto per la ristrettezza dei tempi del lavoro parlamentare (decisione entro trenta giorni) contrapposto alla quantità e alla complessità dei prodotti giurisprudenziali che andrebbero sottoposti ad esame. Le difficoltà, quindi, potrebbero essere superate attraverso qualche limitato accorgimento organizzativo:
      • l’istituzioni di strutture ad hoc nelle Commissioni affari costituzionali con il compito di istruire e graduare i problemi aperti dalle pronunce della Corte;
      • la previsione di un raccordo interfaccia tra il Parlamento e la Corte.

Negli ultimi anni si è aperta una fase di transizione nella nostra esperienza costituzionale (es. rilettura dello Stato sociale, nuova forma di governo con rafforzamento della legittimazione della rappresentanza). Occorre tuttavia individuare ambiti che devono esulare da modificazioni:

  • in ordine alla ridefinizione dello Stato sociale, è necessario avere riguardo al nucleo di diritti inviolabili, che Corte e Parlamento sono chiamati a tutelare;
  • in ordine alla nuova forma di governo è centrale la forma repubblicana, che l’art. 139 sottrae a qualsiasi possibilità di revisione costituzionale.
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